Voraggine nei conti del Comune. Per Cardiello(PdL) è la fine di una Città

Cardiello: é la fine di una Città. Eboli è condannata a Morire e chiede le dimissioni della Giunta.

Un vero e proprio salasso per i cittadini per coprire i le voraggini di bilancio: circa 600€ a famiglia per anno; 6.000 € per nucleo necessari.

Damiano Cardiello
Damiano Cardiello

EBOLI – Eboli condannata a morire. – Lo scrive in una nota politica il Consigliere del Popolo della Libertà Damiano Cardiello con i conti alla Mano – dalle carte in arrivo dal comune emergono verità sconcertanti sulla mala gestio finanziaria di questi ultimi 10 anni di governo del territorio. Una montagna di debiti spaventosa che Melchionda e compagni tentano di spalmare.

Ecco la stangata finale: aumento delle tasse comunali ai massimi livelli per 10 anni…..totale €15.000.000. Non solo: emergono €18.570.916 per fatture impegnate e non pagate ( poveri fornitori!!) e la Eboli Multiservizi ha un disallineamento pari a € 1.170.000, cioè roba da Procura della Repubblica.….. per concludere propongono di ridurre i gettoni di presenza dei consiglieri comunali del 7% e gli stipendi degli assessori del 5% ( ricorderete quante me ne hanno dette per quella mozione sui costi della politica..” pura demagogia ecc….”) la conclusione è una: DIMISSIONI IMMEDIATE!!!

Tutto graverà sulle spalle dei cittadini onesti – denuncia Cardiello – e un’intera generazione resterà al palo. Basta leggere di un tasso di disoccupazione pari al 22%, 10 punti in più della media nazionale e una conseguenza incredibile per il settore lavori pubblici: tutte le prossime opere saranno finanziate interamente con i proventi derivanti da oneri di urbanizzazione. Il comune se non incassa non investe! RIsultato: per i prossimi 15 anni non vedremo neanche una impalcatura.

Ecco in sintesi:

  • IMU dal 1% al 1,6% sulle altre abitazioni. Sulla prima casa dallo 0,5% allo 0,6% (massimo consentito)
  • Irpef: 0,8% ( massimo consentito)
  • Servizi cimiteriali , mensa e asili nido: dal 14% al 50% ( + 36%)
  • RES (voce della tarsu appena introdotta) aumento di 0,10 centesimi di euro per ogni metro quadro.

Tradotto: un salasso per i cittadini. Si calcolano esborsi per circa 600€ a famiglia per anno. ( 6.000€ per nucleo necessari a coprire i fossi di bilancio!)

Siamo alla resa finale, chiedo le dimissioni immediate, – conclude Damiano Cardiello – anche perchè questo è un vero e proprio dissesto finanziario guidato che comporta gli stessi effetti di quello già previsto ma con il vantaggio di non avere responsabilità contabile e amministrativa per chi amministra. Melchionda e compagni salvano la poltrona ma scuoiano vivi i cittadini.

……………………………  …  ………………………………

COMUNE DI EBOLI
PROVINCIA DI SALERNO
PARERE AL RICONOSCIMENTO DI DEBITI FUORI BILANCIO

L’organo di revisione
Dott. Giuseppe Criscuolo
Dott. Marcello Benincasa
Dott. Maurizio Fresa

Comune di Eboli
Collegio dei revisori

Verbale n. 3 del 29 Gennaio 2013

Il giorno 29 Gennaio 2013 presso la sede del comune di Eboli in via Matteo Ripa, si è riunito il collegio dei
revisori dei conti nelle persone di:
– Dott. Giuseppe Criscuolo – presidente – presente;
– Dott. Marcello Benincasa – revisore – presente;
– Dott. Maurizio Fresa – revisore – presente.

Il Collegio si riunisce per predisporre il parere al riconoscimento di debiti fuori bilancio

Il Collegio dei Revisori

Premesso che ha:
– Ricevuto le proposte di deliberazione ( Atto n° 2 del 29/1/2013 – Atto n° 3 del 29/1/2013 – Atto n° 4 del 29/1/2013) da sottoporre all’esame del Consiglio Comunale con la quale si intende procedere al riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi di legge;
– Viste le disposizioni che regolano la finanza locale ed in particolare il Tuel n° 267/2000;
– Visto lo statuto dell’Ente con particolare riferimento alle funzioni attribuite all’organo di revisione;
– Visto l’art. 66 comma 1 lettera a) n° 6 del regolamento di contabilità aggiornato con delibera di Consiglio n° 168 del 31/10/1997;
– Acquisita le relazioni del 14/11/2012 (prot. 41723) e del 12/01/2013 (prot. 1552) a firma della responsabile del Settore Polizia Municipale;
– Acquisita le relazioni istruttorie (prot. 33444 e 33447 del 12/09/2012 – prot. 42490 del 20/11/2012 – prot. 1372 del 11/1/2013 – prot. 2545 del 18/1/2013 – prot. 2870 del 22/1/2013) a firma Responsabile del settore Lavori Pubblici;
– Acquisita le relazioni (prot. 1681 del 14/01/2013 – prot. 3415 del 24/1/2013) a firma del responsabile del Settore Affari Generali;
– Acquisita le relazioni del 23/01/2013 prot. 3008 a firma del responsabile del Settore Avvocatura;
– Acquisiti gli elenchi dei debiti predisposti dai responsabili dei servizi, allegati alla proposta di deliberazione innanzi indicata;
– Esaminata la documentazione relativa a ciascuna posizione debitoria.

Delibera

di approvare l’allegata relazione quale parere sulla proposta di riconoscimento di debiti fuori bilancio del Comune di EBOLI che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.
Eboli, li 29/01/2013

IL COLLEGIO DEI REVISORI
DOTT. GIUSEPPE CRISCUOLO – PRESIDENTE
DOTT. MARCELLO BENINCASA – REVISORE
DOTT. MAURIZIO FRESA – REVISORE

Parere al riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ex art. 194 D.Lgs. 267/2000.

Il Collegio

Ricevuta le proposte di deliberazione da sottoporre all’esame del Consiglio Comunale con la quale si intende procedere al riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi di legge;
Viste le disposizioni che regolano la finanza locale ed in particolare il Tuel n° 267/2000;
Visto lo statuto dell’Ente con particolare riferimento alle funzioni attribuite all’organo di revisione;
Visto l’art. 66 comma 1 lettera a) n° 6 del regolamento di contabilità aggiornato con delibera di Consiglio n° 168 del 31/10/1997; Acquisiti gli elenchi dei debiti predisposti dai responsabili dei servizi, allegati alla proposta di deliberazione innanzi indicata;

Esaminata la documentazione relativa a ciascuna posizione debitoria.

CONSIDERATO

che il debito fuori bilancio è una obbligazione verso terzi, per il pagamento di una determinata somma di denaro, assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano il procedimento finanziario della spesa degli enti locali.
che l’elaborazione dottrinale e le pronunce giurisprudenziali conducono a considerare il debito fuori bilancio quale obbligazione pecuniaria riferibile all’Ente, assunta in violazione delle norme di contabilità pubblica che riguardano la fase della spesa ed in particolare di quelle che disciplinano l’assunzione di impegni di spesa;
che la locuzione “fuori bilancio” è da intendersi riferita ad una fattispecie non considerata negli indirizzi programmatici e nelle autorizzazioni di bilancio approvate dal Consiglio, sia a livello annuale, sia pluriennale, perfezionate dalla Giunta con la definizione ed approvazione del Piano Esecutivo di Gestione;
che la norma di cui all’art. 194 del TUEL è norma di carattere eccezionale e non consente di effettuare spese in difformità dai procedimenti disciplinati dalla legge, ma è finalizzata a ricondurre nei casi previsti e tipici, particolari tipologie di spesa nel sistema di bilancio. Il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio, sulla base della norma di cui sopra, è un atto dovuto e vincolato per l’Ente e deve assicurare in tutti i casi in cui sia possibile l’imputazione della spesa all’esercizio in cui il debito è sorto. Tale adempimento deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzi le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;

OSSERVATO

che le partite debitorie sottoposte, per il dovuto riconoscimento, all’attenzione del Consiglio Comunale attengono le fattispecie previste dalle lettere a), b) ed e) dell’art. 194 del D.Lgs. 267/2000;
che la fattispecie prevista dalla lettera a) del già citato D.Lgs. 267/2000 rientra nella previsione di sentenze atte a dar luogo ad un processo di esecuzione. Tale attitudine è riconosciuta dalla legge non solo alle sentenze di condanna passate in giudicato, ma anche alle sentenze immediatamente esecutive. La Sezione di Controllo della Corte dei Conti della Campania (PARERE 26 luglio 2011, n.384) ha ritenuto che l’espressione “sentenze esecutive”, prevista dalla norma citata, va intesa, per effetto di una interpretazione estensiva (non analogica), nel senso di “provvedimenti giudiziari esecutivi da cui derivino debiti pecuniari a carico dell’ente locale” e quindi comprende i decreti ingiuntivi esecutivi. In particolare si evidenzia che la Sezione di controllo della Corte dei Conti della Campania, confermando anche in questo caso un consolidato orientamento interpretativo, ha invece escluso
che, ai fini del riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio, gli accordi transattivi possano essere equiparati alle sentenze esecutive;
che l’operazione volta al riconoscimento dei debiti fuori bilancio ha una valenza ricognitiva della esistenza dei debiti già insorti in capo all’ente. E’ sufficiente, al riguardo, rammentare il disposto dell’art. 194 del decreto legislativo n. 267 del 2000 – che disciplina il “riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio” – ove è chiaro il piano differenziato in cui si pongono, da un lato, “il riconoscimento di legittimità” dei debiti fuori bilancio e, dall’altro, “l’esistenza” dei debiti in quanto tali, indispensabile presupposto, quest’ultimo, della procedura di riconoscimento della legittimità del debito. Al riguardo, prendendo in considerazione l’elenco contenuto nell’art. 194 (limitatamente a quanto interessa per la contestazione all’esame) è sufficiente osservare che tale differenziazione indubbiamente sussiste per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive (lett. a); e ciò nella considerazione che, quando si tratti, come di regola, di sentenze di condanna, il debito non nasce, e quindi non matura, con la sentenza, ma preesiste ad essa, essendo insorto nel momento in cui il soggetto passivo dell’obbligazione avrebbe dovuto effettuare la controprestazione
che il giudice accerta non essere stata effettuata e per la quale emette condanna di pagamento a favore del creditore;
che la fattispecie prevista dalla lettera b) è da ricondursi alla copertura di disavanzi, derivanti da fatti di gestione, prodotti da consorzi, aziende speciali ed istituzioni;
che la fattispecie prevista dalla lettera e) è da ricondursi a debiti creati in violazione della norma di cui all’art. 191 Tuel in quanto l’obbligazione è sorta senza l’assunzione del corrispondente impegno sul competente intervento capitolo del bilancio di previsione e senza l’attestazione della coperturafinanziaria. L’attuale versione, seguendo gli indirizzi giurisprudenziali in materia di responsabilità per danno atrimoniale, ha dato la facoltà agli enti locali di riconoscere i debiti fuori bilancio nel limite dell’indebito arricchimento. La norma è di grande rilievo perché consente di sanare, permanentemente, i debiti fuori bilancio nei limiti dell’utilità e dell’arricchimento che l’ente ha conseguito, mentre il pagamento della restante parte del debito deve essere richiesta a chi ha ordinato o reso possibile la fornitura in quanto per tale parte il rapporto obbligatorio intercorre tra il privato fornitore da un lato e l’amministratore, il funzionario ed il dipendente che hanno violato le disposizioni normative che regolano l’effettuazione delle spese dell’ente locale dall’altro. Si è recepita quella che è stata l’elaborazione giurisprudenziale, in particolare della Corte dei Conti, ma anche del giudice ordinario, stabilendo che sono permanentemente sanabili i debiti derivanti da acquisizioni di beni e servizi, relativi a spese assunte in violazione delle norme giuscontabili, per la parte di cui sia accertata e dimostrata l’utilità e l’arricchimento che ne ha tratto l’ente locale. Si richiama l’attenzione sul fatto che la deliberazione consiliare di riconoscimento dei debiti fuori bilancio deve fornire la concreta prova dell’utilità, congiunta all’arricchimento per l’ente. I due requisiti devono coesistere, cioè il debito fuori bilancio deve essere conseguente a spese effettuate per le funzioni di competenza dell’ente, fatto che ne individua l’utilità, e deve esserne derivato all’ente un arricchimento.
Al riguardo l’arricchimento non deve essere inteso unicamente come accrescimento patrimoniale potendo consistere anche in un risparmio di spesa (Cassazione Civile, Sezione I°, 12 luglio 1996, n. 6332). L’arricchimento va stabilito con riferimento alla congruità dei prezzi, sulla base delle indicazioni e delle rilevazioni del mercato o dei prezzari e tariffe approvati da enti pubblici, a ciò deputati, o dagli ordini professionali. Per le attività a carattere istituzionale o pubblicistico è solitamente la norma stessa a quantificarne il valore.

PRESO ATTO

– delle relazioni del 14/11/2012 (prot. 41723) e del 12/01/2013 (prot. 1552) a firma della responsabile del Settore Polizia Municipale;
– delle relazioni (prot. 33444 e 33447 del 12/09/2012 – prot. 42490 del 20/11/2012 – prot. 1372 del
11/1/2013 – prot. 2545 del 18/1/2013 – prot. 2870 del 22/1/2013) ) a firma Responsabile del settore Lavori Pubblici;
– delle relazioni (prot. 1681 del 14/01/2013 e prot. 3415 del 24/1/2013) a firma del responsabile del Settore Affari Generali;
– della relazione del 23/01/2013 prot. 3008 a firma del responsabile del Settore Avvocatura;

CONSTATATO

che ai fini del riconoscimento dei suddetti debiti fuori bilancio sono stati resi i pareri di regolarità tecnicoamministrativa da parte dei responsabili dei servizi interessati;

VERIFICATA

la documentazione delle singole partite debitorie (sentenze, decreti ingiuntivi, atti di precetto, fatture senza impegno di spesa, relazioni) così come riepilogata:
a.) l’ammontare complessivo dei debiti fuori bilancio, così come relazionato dal responsabile del Settore Polizia Municipale, ed oggetto di riconoscimento è pari ad Euro 10.293,06, tutti ricadenti nella previsione normativa di cui all’art. 194 lettera a) Tuel 267/2000;
b.) l’ammontare complessivo dei debiti fuori bilancio, così come relazionato dal Responsabile del settore Lavori Pubblici (prot. 33444 del 12/9/2012), ed oggetto di riconoscimento è pari ad Euro 11.264.379,74 tutti ricadenti nella previsione normativa di cui all’art. 194 lettera a) Tuel 267/2000;
c.) l’ammontare complessivo dei debiti fuori bilancio, così come relazionato dal Responsabile del settore Lavori Pubblici (prot. 33447 del 12/9/2012), ed oggetto di riconoscimento è pari ad Euro 61.682,31 tutti ricadenti nella previsione normativa di cui all’art. 194 lettera a) Tuel 267/2000;
d.) l’ammontare complessivo dei debiti fuori bilancio, così come relazionato dal Responsabile del settore Lavori Pubblici (prot. 42490 del 20/11/2012), ed oggetto di riconoscimento è pari ad Euro 19.582,75 tutti ricadenti nella previsione normativa di cui all’art. 194 lettera a) Tuel 267/2000;
e.) l’ammontare complessivo dei debiti fuori bilancio, così come relazionato dal Responsabile del settore Lavori Pubblici (prot. 1372 del 11/01/2013), ed oggetto di riconoscimento è pari ad Euro 1.627,85 tutti ricadenti nella previsione normativa di cui all’art. 194 lettera a) Tuel 267/2000;
f.) l’ammontare complessivo dei debiti fuori bilancio, così come relazionato dal Responsabile del settore Lavori Pubblici (prot. 2545 del 18/01/2013), ed oggetto di riconoscimento è pari ad Euro 2.202,31 tutti ricadenti nella previsione normativa di cui all’art. 194 lettera a) Tuel 267/2000;
g.) l’ammontare complessivo dei debiti fuori bilancio, così come relazionato dal responsabile del Settore Affari Generali (prot. 1681 del 14/01/2013), ed oggetto di riconoscimento è pari ad Euro 37.512,51 ricadente nella previsione normativa di cui all’art. 194 lettera a) Tuel 267/2000;
h.) l’ammontare complessivo dei debiti fuori bilancio, così come relazionato dal responsabile del Settore Affari Generali (prot. 3415 del 24/01/2013), ed oggetto di riconoscimento è pari ad Euro 66.867,64 ricadente nella previsione normativa di cui all’art. 194 lettera b) Tuel 267/2000;
i.) l’ammontare complessivo dei debiti fuori bilancio, così come relazionato dal responsabile del Settore Polizia Municipale (prot. 1552 del 12/01/2013), ed oggetto di riconoscimento è pari ad Euro 12.221,00 ricadente nella previsione normativa di cui all’art. 194 lettera e) Tuel 267/2000;
j.) l’ammontare complessivo dei debiti fuori bilancio, così come relazionato dal responsabile del Settore Avvocatura (prot. 3008 del 23/01/2013), ed oggetto di riconoscimento è pari ad Euro 553.472,61 ricadente nella previsione normativa di cui all’art. 194 lettera e) Tuel 267/2000;
k.) l’ammontare complessivo dei debiti fuori bilancio, così come relazionato dal responsabile del Settore Lavori Pubblici (prot. 2870 del 22/01/2013), ed oggetto di riconoscimento è pari ad Euro 428.811,23 ricadente nella previsione normativa di cui all’art. 194 lettera e) Tuel 267/2000; si evidenzia che l’importo complessivo dei debiti fuori bilancio, oggetto di riconoscimento è risultato pari ad Euro 12.458.653,01 ricadenti nelle seguenti previsioni normative:

lettera a) lettera b) lettera e)
Polizia Municipale € 10.293,06 € 12.221,00
Lavori Pubblici € 11.264.379,74
Lavori Pubblici € 85.095,22 € 428.811,23
Affari Generali € 37.512,51 € 66.867,64
Avvocatura € 553.472,61
€ 11.397.280,53 € 66.867,64 € 9 94.504,84
€ 12.458.653,01
art. 194 D.Lgs. 267/2000

DEBITI FUORI BILANCIO

settore
Il Collegio, considerata la tipologia dei debiti esaminati, rinnova all’Ente l’invito a riflettere attentamente sulle cause che hanno determinato le posizioni debitorie in esame. In particolare per quanto concerne le partite debitorie riferite alla fattispecie di cui all’art. 194 lett. a)

TUEL
RILEVA

che i debiti fuori bilancio relazionati e proposti dal settore della Polizia Municipale scaturiscono, essenzialmente, da sentenze di condanna al risarcimento delle spese legali sostenute da cittadini per l’annullamento di atti impositivi a violazioni del codice della strada, regolamenti ed ordinanze. Pertanto si dovrebbe manifestare più attenzione nella fase istruttoria e rafforzare, principalmente, l’istituto dell’autotutela per una eventuale revisione dei verbali elevati. Inoltre si dovrebbe procedere ad un preciso monitoraggio dell’effettivo pagamento delle contravvenzioni nella fase antecedente alla emissione della cartella di pagamento, onde evitare ruoli da annullare con conseguenti aggravi di spese;
che il settore dei Lavori Pubblici ha relazionato su numerose sentenze concernenti risarcimenti per danni subiti da cittadini a causa di insidie presenti sulle strade di competenza dell’Ente: esse prevedono un risarcimento totale pari ad € 85.095,22. Si rinnova l’invito a programmare
attentamente gli interventi manutentivi della viabilità veicolare, nonché pedonale. Inoltre il 98,83 % del totale dei debiti fuori bilancio ricadenti nella lettera a) dell’art. 194 Tuel sono rappresentati dai contenziosi sorti per la determinazione dei maggiori compensi spettanti ai ricorrenti per l’indennità di esproprio e di occupazione dei terreni in area P.I.P.. Alle indennità determinate in sentenza l’Ente ha doverosamente detratto quanto già depositato alla Cassa DD.PP. e l’importo netto da riconoscere, quale debito fuori bilancio ammonta ad € 11.264.379,74;
che il settore Affari Generali ha relazionato in merito alla sentenza di condanna del Comune di Eboli emessa dal Tribunale Civile di Bari e dal Tar Puglia in favore della CON.S.E.A. Soc. Coop. per complessivi € 37.512,51;
che le partite debitorie sottoposte, per il dovuto riconoscimento, all’attenzione del Consiglio Comunale atteninenti alla fattispecie di cui alla lettere b) dell’art. n° 194 del D.Lgs. 267/2000 ammontano ad € 66.867.64. Esse sono riconducibili al ripiano della perdita di esercizio determinatesi nell’esercizio 2011 del Consorzio Farmaceutico Intercomunale in proporzione alla quota posseduta. Il Collegio invita l’Ente ad approfondire, attraverso un’analisi tecnico-contabile, la convenienza economica e finanziaria della permanenza in tale Consorzio, considerando le ingenti perdite riportate anche negli esercizi 2009, 2010. Il tutto va valutato anche alla luce degli incentivi predisposti dalla normativa nazionale in tema di dismissioni societarie da parte degli Enti Territoriali;
che le partite debitorie sottoposte, per il dovuto riconoscimento, all’attenzione del Consiglio Comunale attinenti alla fattispecie di cui alla lettere e) dell’art. n° 194 del D.Lgs. 267/2000 ammontano ad € 994.504,84.

Il Collegio richiama l’attenzione sulla circostanza che la deliberazione consiliare di riconoscimento dei debiti fuori bilancio deve fornire la concreta prova dell’utilità, congiunta all’arricchimento per l’ente:

il debito fuori bilancio deve essere conseguente a spese effettuate per le funzioni di competenza dell’ente, fatto che ne individua l’utilità, e deve esserne derivato all’ente un arricchimento. In particolare il Collegio ha verificato che agli atti è allegata la relazione del Responsabile del settore Lavori Pubblici, prodotta in data 22/01/2013 (prot. 2870), in cui si attestano debiti fuori bilancio attinenti la fattispecie di cui alla lettera e) dell’art. 194 TUEL per complessivi € 428.811,23. Tali partite debitorie sono tutte derivanti da fatture emesse dalla società Ebolimultiservizi SpA per prestazioni effettuate, senza regolare impegno di spesa e correlata copertura finanziaria, dal 2005 al 2011. Confermando quanto considerato nelle osservazioni di cui sopra il Collegio, comunque, ribadisce la presenza di irregolarità nella gestione delle procedure contabili e, soprattutto l’emersione tardiva di tali situazioni debitorie, al di la della corretta applicazione dei principi sottesi al riconoscimento di debiti riconducibili alla let. e) dell’art. 194 TUEL. Inoltre agli atti è allegata la relazione del responsabile del servizio avvocatura dell’Ente, prodotta in data 23/01/2013 (prot. 3008), in cui si attestano debiti fuori bilancio attinenti la fattispecie di cui alla lettera e) dell’art. 194 TUEL per complessivi € 553.472,61. La massa debitoria attestata dal responsabile del settore è relativa al pagamento delle parcelle professionali di avvocati che hanno difeso l’Ente dinanzi all’Autorità Giudiziaria. La relazione è sufficientemente motivata ma anche per essa emerge una tardività dei riconoscimenti in relazione alla conclusione dei relativi procedimenti giudiziari ed alla richiesta di pagamento dei professionisti incaricati. Infine la nota prot. 1552 del 12/1/2013 del responsabile del settore Polizia Locale elenca n° 2 fatture emesse dalla società Ebolimultiservizi SpA da ricondurre nella lettera e) del art. 194 TUEL ma per le argomentazioni sopra evidenziate essa è carente di adeguata motivazione in merito.

Il Collegio, tanto premesso, considerato, osservato, preso atto, constatato, verificato, rilevato
RITENUTO

che le obbligazioni devono essere assunte nel pieno rispetto delle regole giuridiche contabili previste per gli EE.LL.;
che gli uffici competenti hanno predisposto adeguata relazione sullo stato dei debiti fuori bilancio singolarmente riconosciuti, così come suggerito dallo scrivente Collegio nelle precedenti relazioni;
che è auspicabile che siano sempre predisposte ai fini dell’istruttoria per ogni singolo debito apposite schede sulle quali il Responsabile del Settore di competenza ed il Responsabile del Servizio finanziario, ognuno per le proprie competenze, fornisca dettagliate notizie riguardanti: il creditore, l’oggetto della spesa, il tipo e gli estremi del documento comprovante la spesa, l’epoca della fornitura, l’importo lordo con specifica indicazione degli interessi e degli oneri accessori, la causa e il fine pubblico conseguito, il motivo per il quale non è stata adottata la deliberazione di impegno. Le schede, inoltre, dovranno riportare l’attestazione che: l’opera, fornitura o prestazione è stata acquisita al patrimonio dell’Ente; che sulla base di riscontri tecnico-contabili i prezzi sono da ritenersi congrui; che il debito fuori bilancio non è caduto in prescrizione;
che gli atti relativi al suindicato riconoscimento dei debiti fuori bilancio, dopo l’approvazione del Consiglio Comunale dovranno, senza indugio, essere inviati alla competente PROCURA REGIONALE DELLA CORTE DEI CONTI, al fine di valutare eventuali danni all’erario dell’Ente e conseguenti responsabilità emergenti;
che i debiti fuori bilancio di cui all’art. 194 lettera a) del TUEL ammontano ad € 11.397.280,53;
che i debiti fuori bilancio di cui all’art. 194 lettera b) del TUEL ammontano ad € 66.867,54;
che i debiti fuori bilancio di cui all’art. 194 lettera e) del TUEL ammontano ad € 994.504,84;
che, pertanto, la massa di debiti ammonta complessivamente ad Euro 12.458.653,01

ESPRIME

parere favorevole sotto il profilo contabile, esclusa ogni valutazione di merito, alla proposta di riconoscimento dei debiti fuori bilancio per l’importo complessivo di Euro 12.458.653,01 come da dettaglio sopra evidenziato.
Letto, confermato, sottoscritto.
Eboli li, 29 gennaio 2013
Il Collegio dei Revisori
Dott. Giuseppe Criscuolo – presidente ______________________________________
Dott. Marcello Benincasa – revisore ______________________________________
Dott. Maurizio Fresa – revisore ______________________________________

Eboli, 31 gennaio 2013

5 commenti su “Voraggine nei conti del Comune. Per Cardiello(PdL) è la fine di una Città”

  1. Ci sono nome e cognome degli autori e dei compari che hanno messo letteralmente a secco le casse del comune, a causa di una politica di convivenza tra le varie componenti del consiglio comunale. Non parliamo poi dei tanti contenziosi, creati ad arte, per gli amici degli amici. Vedremo come andrà a finire, comunque la prima cosa e’ lasciare Eboli al suo popolo.

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  2. Un Istituo di Diritto Amm.vo contabile molto in voga..ca va sans dir,negli ultimi anni:
    Un debito fuori bilancio, che è sempre un debito pagato in ritardo rispetto al momento in cui l’obbligazione è sorta, produce, di solito, danno erariale perché il riconoscimento del debito avviene dietro sentenza di condanna dell’amministrazione ovvero, comunque, su intimazione del creditore.
    Il riconoscimento del debito da parte dell’organo politico (nel caso degli enti locali il riconoscimento è intestato al consiglio comunale o provinciale), la sentenza di condanna o anche il solo fatto del ritardo comportano, di regola, il pagamento di spese accessorie per interessi, rivalutazione monetaria, spese legali che, non avendo per l’ente alcuna utilità, costituiscono pacificamente spesa dannosa, diminuzione finanziaria non giustificata da un’utilitas per l’ente (sebbene possa verificarsi in astratto la circostanza per cui il debito fuori bilancio non produca danno, perché, per esempio, il creditore rinuncia agli interessi ed agli accessori, interessandogli il mero pagamento).

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  3. Spiegate bene ai cittadini come stanno le cose…!
    ….chi sa’….parli…!
    questi ladri incoscienti, stanno conducendo questo popolo allo “sterminio” economico “… ” Omertosi” coloro che sanno e TACCIONO….. sara’ per incapacita’, Ignoranza, Incoscienza,o complicita’, verso tutti i cittadini ignari, se vi sono soluzioni, ricorsi singoli o collettivi alla magistratura o ad altri enti, per arginare o fermare questa debacle, dateci la soluzione…!e non chiacchiere…..!

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  4. Gentile Marco, giuridicamente significa che l’ente comune e’ responsabile in primis nella contabilità nei confronti dei propri cittadini, e poi presso gli organi di giudizio amministrativo, corte dei conti ecc, ma il danno maggiore e l’arroganza nell’esercizio delle loro funzioni, creano il danno e vogliono imporre i rimedi. Questi si devono dimettere immediatamente, se hanno a CUORE I CITTADINI DI EBOLI.

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  5. ASLAN,penso che il npstro discorrere non si discosti,infatti recenti sentenze della magistratura contabile,vedi la Iervolino a Napoli,hanno condannato gli amm.ri in solido per danni recati all’erario PP.
    La conseguenza di questi “precedenti” e che da ori innanzi prima di correre candidarsi o assumere funzioni di “Gerenza pubblica”,i cittadini ci penseranno molto di più!
    In ambito dell’unico genus della responsabilità si possono individuare le seguenti differenti tipologie:
    civile, ovverosia la responsabilità patrimoniale per i danni cagionati a terzi;
    penale, laddove la violazione integra una fattispecie di reato;
    amministrativa, la responsabilità patrimoniale nella quale incorrono i pubblici funzionari, soprattutto amministratori o dipendenti degli enti locali, i quali per inosservanza dolosa o colposa degli obblighi di servizio abbiano cagionato un danno economico all’Amministrazione;
    contabile, si distingue da quella amministrativa in quanto grava solo su coloro che, legalmente o di fatto, hanno maneggio di cose e/o valori dello Stato o dell’Amministrazione pubblica in genere….

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