Cisl-Fp sulla Sentenza “oscurata” del Giudice del Lavoro

Un commento di Antonacchio e Della Porta della Cisl-Fp Provinciale di Salerno alla sentenza n. 1845/2023 del 22.11.2023 – Tribunale di Salerno – Sezione Lavoro.

POLITICAdeMENTE

SALERNO – Il Giudice del Lavoro di Salerno condanna l’Azienda Ospedaliera Universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona ad assumere una lavoratrice in categoria protetta, dichiarando l’obbligo dell’Azienda di rispettare la quota di riserva di cui all’art. 3 della Legge n. 68/1999. Il Tribunale di SalernoSezione Lavoro, con recente sentenza n. 1845/2023 del 22.11.2023, ha confermato la tesi già precedentemente sostenuta dalla Cisl FP di Salerno, sottoposta al suo vaglio per la fattispecie in esame dal legale della sigla sindacale avv. Gaetano Galotto, secondo il quale il lavoratore disabile ha diritto allo scorrimento della graduatoria ed alla consequenziale assunzione nel rispetto dei posti “riservati” dalla legge e predeterminati dalla procedura concorsuale, non potendo derogare mediante successive mobilità compensative.

Una vittoria significativa per la Cisl FP di Salerno, del Segretario Provinciale Alfonso Della Porta e del Capo Dipartimento Sanità Pietro Antonacchio che da tempo si sono battuti, nelle diverse sedi, al fine richiedere la suddetta corretta applicazione della Legge 68/1999 a tutela dei lavoratori in categoria protetta. La Segreteria Provinciale della Cisl FP di Salerno aveva tempestivamente rappresentato all’Azienda Ospedaliera Universitaria che le compensazioni in mobilità effettuate nei confronti di dipendenti non in categoria protetta, già dipendenti di altre Aziende, senza il preventivo scorrimento della graduatoria degli idonei, si traducevano in una grave lesione dei diritti degli stessi con annessa e consequenziale violazione alla quota di riserva prevista per legge.”, – dichiara Antonacchio. Nella sentenza è così dato leggere: – […] la CISL FP di Salerno, ancora una volta, sollecitava l’A.O.U. resistente a rispettare la riserva per l’assunzione dei soggetti individuati dalla legge n. 68/1999 nella misura del 7% e, pertanto, ad adempiere a tale obbligo attraverso il reclutamento di n. 16 posti di O.S.S. cat. B liv. Bs di cui alla deliberazione n. 88 del 9.10.2019. […] Nella fattispecie in esame si evince che a far data dal 05.05.2020 al 17.02.2021 la resistente, attraverso procedure di mobilità per compensazione, ha favorito il reclutamento presso la propria azienda di soggetti non appartenenti alla fattispecie di cui alla legge 68/99, riempiendo il fabbisogno del proprio organico ma tranciando la quota del 7% riservata ex lege alle categorie protette, atteso, peraltro, che il concorso per l’assunzione era riservato per n. 16 posti di O.S.S. per le sole categorie di cui alla legge n. 68/1999, tra cui la ricorrente. […]”. 

sentenza oscurata

Salerno, 25 novembre 2023

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