Il Comune di Battipaglia approva il Codice di Comportamento dei Dipendenti

Il Comune di Battipaglia per prevenire e combattere il fenomeno della corruzione, ha approvato il Codice di Comportamento dei Dipendenti comunali.

Il Codice definisce i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare nell’esercizio delle loro funzioni: Un nuovo rapporto amministrazione/cittadino fondato sul reciproco rispetto.

Comune-di-Battipaglia-Piazza-Aldo-Moro
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da (POLITICAdeMENTE) il blog di Massimo Del Mese

BATTIPAGLIA – Il Comune di Battipaglia ha approvato e pubblicato sul suo sito internet, il Codice di Comportamento dei Dipendenti comunali di cui all’Art. 54, comma 5, D. Lgs. n. 165/2001, e dopo che sia trascorso anche il tempo relativamente alla indicazione o alla presentazione di proposte da parte di soggetti interessati riguardo all’oggetto, che avrebbero dovuto presentare al responsabile per la Prevenzione della Corruzione nella persona del Segretario Generale del Comune di Battipaglia, la dott.ssa Maria Tripodi.

Ma cosa dice il Codice di Comportamento dei dipendenti comunali? Innanzi tutto definisce i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare nell’esercizio delle loro funzioni, indipendentemente dalla categoria e dal profilo professionale dell’area di appartenenza, con particolare riguardo a quei dipendenti o funzionari comunali che svolgono attività di natura tecnico-professionale nelle aree ad elevato rischio di corruzione, soprattutto a chi svolge attività di front-office, e agli addetti all’ufficio per le relazioni con il pubblico.

Le stesse norme del Codice si estendono, per quanto compatibili, anche ai dipendenti dei soggetti controllati o partecipati dal Comune di Battipaglia (Alba s.r.l., Nuova s.r.l. in liquidazione, Società veicolo s.r.l., nonché ai dipendenti e collaboratori / incaricati dell’Azienda Speciale “F.F. Pignatelli; Gli amministratori provvederanno a rendere accessibile il presente codice compreso la pubblicazione sul proprio sito internet.

A tal fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizione delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, sono inserite, a cura dei competenti dirigenti/responsabili, apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente Codice e dal Codice generale.

Il Codice stabilisce, in particolare, anche le relazioni che si devono tenere con i soggetti fruitori dei servizi che il comune offre attraferso i vari settori e in capo ai vari dipendenti o funzionari, e conseguentemente anche le regalie, facendo divieto assoluto di riceverli se questi sono legati a quei servizi e semmai dovessero riceverli, indicando come limite del valore in euro 100.

E’ evidente che lo spirito del Codice ha come finalità quella di rendere l’Amministrazione comunale trasparente e comunicare attraverso la trasparenza lo spirito di servizio e il rispetto che si deve avere nei confronti dei cittadini, i quali a loro volta apprezzandone lo sforzo abbiano nel contempo fiducia nelle istituzioni, a partire da quelle più vicine a loro, e nel contempo avere l’obiettivo di allontanare qualsivoglia forma, che spesso ha visto interi settori della pubblica amministrazione sia se fossero dipendenti o funzionari, sia se fossero politici o amministratori, collusi e conniventi con singole o gruppi di persone dediti al mal’affare e semmai attigui e contigui alle attività criminali favorendone i loro traffici illeciti.

Un passo importante che segna decisivamente un cambio di rotta nel modo di interpretare la cosa pubblica e i servizi che si eroga, che va verso nuove frontiere e verso nuovi rapporti tra amministrazione e cittadino fondati sul reciproco rispetto.

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C O M U N E   D I  BATTIPAGLIA
Provincia di Salerno

CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI
– Art. 54, comma 5, D. Lgs. n. 165/2001 –

Art. 1 – Disposizioni di carattere generale e ambito soggettivo di applicazione

  1. Il presente codice di comportamento, di seguito denominato “Codice”, integra ai sensi dell’art. 54, comma 5, del D.Lgs. n. 165/2001 le previsioni del codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di seguito denominato “Codice generale”, approvato con D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, che ha definito i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare.
  2. Il presente Codice si applica in generale a tutti i dipendenti del Comune di Battipaglia, indipendentemente dalla categoria e dal profilo professionale con particolare riguardo a quelli che svolgono attività di natura tecnico-professionale nelle aree ad elevato rischio di corruzione, come definite nell’art. 1, comma 16, della L. n. 190/2012 e nel Piano triennale di prevenzione della corruzione. Norme particolari sono previste per i Dirigenti e i Responsabili di area, nonché per i dipendenti che svolgono attività di front-office, in particolar modo per gli addetti all’ufficio per le relazioni con il pubblico.
  3. Gli obblighi previsti dal presente Codice e dal Codice Generale si estendono, per quanto compatibili, a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di supporto agli organi di direzione politica dell’Ente, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi che realizzano opere nei confronti dell’amministrazione. A tal fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizione delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, sono inserite, a cura dei competenti dirigenti/responsabili, apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente Codice e dal Codice generale. Le disposizioni e le clausole da inserire in ciascun atto di incarico o contratto vengono valutate e definite dai competenti dirigenti/responsabili in relazione alle tipologie di attività e di obblighi del soggetto terzo nei confronti dell’Amministrazione ed alle responsabilità connesse.
  4. Le previsioni del presente Codice si estendono, altresì, per quanto compatibili, ai dipendenti dei soggetti controllati o partecipati dal Comune di Battipaglia (Alba s.r.l., Nuova s.r.l. in liquidazione, Società veicolo s.r.l., nonché ai dipendenti e collaboratori / incaricati dell’Azienda Speciale “F.F. Pignatelli; Gli amministratori provvederanno a rendere accessibile il presente codice compreso la pubblicazione sul proprio sito internet;
  5. Tutti i dipendenti dell’Ente , nonché tutti i soggetti di cui ai precedenti comma ai quali si applica il presente codice , all’atto di assunzione, e per quelli in servizio, con cadenza annuale, sono tenuti a dichiarare, mediante specifica attestazione da trasmettere al Responsabile della prevenzione, la conoscenza e presa d’atto del presente Codice, pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente.

Art. 2 – Regali, compensi e altre utilità (art. 4 del Codice Generale)

  1. Fermo restando in ogni caso il divieto per il dipendente di chiedere o di sollecitare, per sé o per gli altri, regali o altre utilità, il dipendente può accettare, per sé o per gli altri, regali o altre utilità d’uso (anche sotto forma di sconto) di modico valore solamente se effettuati occasionalmente nell’ambito delle normali relazioni di cortesia e nell’ambito delle consuetudini internazionali. In ogni caso, indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato, il dipendente non può accettare, per sé o per gli altri, regali o altre utilità, neanche di modico valore a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all’ufficio, né da soggetti nei cui confronti è o sta per essere chiamato a svolgere o a esercitare attività o potestà proprie dell’ufficio ricoperto.
  2. Per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelli di valore non superiore a 100 Euro. Nel caso di più regali o altre utilità ricevute contemporaneamente, il valore cumulativo non potrà in ogni caso superare i 100 Euro.
  3. I regali e le altre utilità comunque ricevuti fuori dai casi consentiti vengono immediatamente messi a disposizione dell’Amministrazione, a cura del dipendente a cui siano pervenuti, per la restituzione o per essere devoluti a fini istituzionali.
  4. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, diretti o indiretti, da soggetti o enti privati in qualunque modo retribuiti che abbiano, o abbiano avuto nel triennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all’ufficio o al servizio di appartenenza del dipendente stesso.
  5. Per soggetti privati aventi un interesse economico significativo si intendono in particolare:

a)  coloro che siano, o siano stati nel triennio precedente, iscritti ad albi di appaltatori di opere e/o lavori pubblici o ad albi di fornitori di beni o di prestatori di servizi tenuti dal servizio di appartenenza del dipendente;

b) coloro che partecipino, o abbiano partecipato nel triennio precedente, a procedure per l’aggiudicazione di appalti, su-appalti, cottimi fiduciari o concessioni di lavori, servizi o forniture o a procedure per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari o l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere curate dal servizio di appartenenza;

c) coloro che abbiano, o abbiano avuto nel triennio precedente, iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali comunque denominati, ove i predetti procedimenti o provvedimenti afferiscano a decisioni o attività inerenti al Servizio di appartenenza.

  1. Al fine di preservare il prestigio e l’imparzialità dell’amministrazione, il dirigente/responsabile dell’ufficio o servizio vigila sulla corretta applicazione del presente articolo da parte del personale assegnato. Il Segretario Generale vigila sulla corretta applicazione del presente articolo da parte dei dirigenti.

Art. 3 – Partecipazione ad associazione e organizzazioni (art. 5 del Codice Generale)

  1. Nel rispetto della disciplina vigente in materia di diritto di associazione, il dipendente comunica al proprio dirigente/responsabile, tempestivamente e comunque entro il termine di cinque giorni, la propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, fatta salva l’adesione a partiti politici o sindacati, che svolgono attività analoga a quella del servizio di appartenenza del dipendente.

Art. 4 – Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse (art. 6 del Codice Generale)

  1. All’atto dell’assunzione o dell’assegnazione all’ufficio/servizio, il dipendente informa per iscritto al dirigente/responsabile competente di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione in qualunque modo retribuiti, con soggetti o enti privati che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando:

a)      se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;

b)      se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti al servizio di appartenenza, limitatamente alle pratiche a lui affidate.

  1. Il dirigente/responsabile competente valuta in merito la presenza o meno di conflitti di interesse, anche potenziali, e, nel caso, invita il dipendente ad astenersi dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti le sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado.
  2. Le comunicazioni di cui al comma 1 devono essere aggiornate almeno una volta l’anno.

Art. 5 – Obbligo di astensione (art. 7 del Codice Generale)

  1. Il dipendente comunica per iscritto al proprio dirigente/responsabile, con congruo anticipo, la necessità di astenersi dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività, nei casi previsti dall’art. 7 del Codice Generale. Nella comunicazione il dipendente deve indicarne obbligatoriamente le ragioni.
  2. Sull’astensione del dipendente decide il dirigente/responsabile del servizio di appartenenza, il quale, esaminate le circostanze e valutata espressamente la situazione sottoposta alla sua attenzione, deve rispondere per iscritto al dipendente medesimo sollevandolo dall’incarico oppure motivando espressamente le ragioni che consentono comunque l’espletamento dell’attività da parte dello stesso dipendente. Il dirigente/responsabile cura l’archiviazione di tutte le decisioni dal medesimo adottate. Sull’astensione dei dirigenti/responsabili decide il Responsabile per la prevenzione della corruzione, il quale cura la tenuta e l’archiviazione dei relativi provvedimenti.

Art. 6 – Prevenzione della corruzione (art. 8 del Codice Generale)

  1. Il dipendente rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell’amministrazione e, in particolare, le prescrizioni contenute nel piano triennale di prevenzione della corruzione.
  2. Ogni dipendente collabora con il Responsabile per la prevenzione della corruzione, comunicando allo stesso i dati e le informazioni eventualmente richieste e segnalando, per il tramite del proprio dirigente/responsabile, eventuali situazioni di illecito nell’amministrazione cui sia venuto a conoscenza e ogni caso ritenuto rilevante ai fini del presente articolo e dell’art. 8 del Codice Generale. La segnalazione da parte di un dirigente/responsabile viene indirizzata direttamente al Responsabile per la prevenzione della corruzione.
  3. Il destinatario delle segnalazioni di cui al comma precedente adotta ogni cautela affinché sia tutelato l’anonimato del segnalante ai sensi dell’art. 54-bis del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i..

Nell’ambito del procedimento disciplinare, l’identità del segnalante non può essere rilevata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l’identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell’incolpato; tale ultima circostanza può emergere solo a seguito dell’audizione dell’incolpato ovvero dalle memorie difensive che lo stesso produce nel procedimento. La denuncia è sottratta all’accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della L. n. 241/1990 e s.m.i..

  1. L’amministrazione garantisce ogni misura di riservatezza a tutela del dipendente che segnala un illecito nell’amministrazione.

Art. 7 – Trasparenza e tracciabilità (art. 9 del Codice Generale)

  1. Il dipendente osserva le misure in materia di trasparenza e tracciabilità previste dalla legge e dal programma triennale per la trasparenza e l’integrità.
  2. Il titolare di ciascun ufficio assicura l’adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente, prestando la massima collaborazione nell’elaborazione, reperimento e comunicazione, in modo regolare e completo, delle informazioni e dei dati da pubblicare sul sito istituzionale.

Art. 8 – Comportamento nei rapporti privati (art. 10 del Codice Generale)

  1. Nei rapporti privati, comprese le relazioni extra-lavorative con pubblici ufficiali nell’esercizio delle loro funzioni, il dipendente non sfrutta, né menziona, la posizione che ricopre nell’amministrazione per ottenere utilità che non gli spettino e non assume nessun altro comportamento che possa nuocere all’immagine dell’amministrazione.

Art. 9 – Comportamento in servizio (art. 11 del Codice Generale)

  1. Il dirigente/responsabile assegna ai propri dipendenti i compiti per lo svolgimento delle funzioni inerenti i servizi dallo stesso diretti, sulla base di un’equa e simmetrica ripartizione dei carichi di lavoro.
  2. Il dirigente/responsabile deve rilevare e tenere conto, anche ai fini della valutazione della performance individuale, delle eventuali deviazioni dall’equa e simmetrica ripartizione dei carichi di lavoro dovute alla negligenza di alcuni dipendenti, imputabili a ritardi o all’adozione di comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento di attività o l’adozione di decisioni di propria spettanza.
  3. Il dirigente/responsabile deve controllare che:

a)      l’uso dei permessi di astensione da parte dei dipendenti avvenga effettivamente per le ragioni e nei limiti previsti dalla legge e dai contratti collettivi, evidenziando al soggetto interessato eventuali deviazioni;

b)      i propri dipendenti effettuino una corretta timbratura delle presenze, segnalando tempestivamente, al dipendente o all’Ufficio Procedimenti Disciplinari le pratiche scorrette, secondo le procedure previste dal vigente Codice Disciplinare.

  1. Il dipendente utilizza i materiali, le attrezzature, i servizi telematici e telefonici, e più in generale le risorse in dotazione al servizio, esclusivamente per ragioni d’ufficio, osservando le regole d’uso imposte dall’amministrazione.

Art. 10 – Rapporti con il pubblico (art. 12 del Codice Generale)

  1. Il dipendente risponde alle varie comunicazioni degli utenti senza ritardo e comunque, nel caso di richiesta scritta, non oltre il 30° giorno, operando con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità. Nel rispondere alla corrispondenza, a chiamate telefoniche e ai messaggi di posta elettronica opera nella maniera più completa e accurata possibile. Alle comunicazioni di posta elettronica risponde con lo stesso mezzo, riportando tutti gli elementi idonei ai fini dell’identificazione del responsabile e dell’esaustività della risposta.
  2. E’ assicurato il collegamento con documenti o carte di servizi contenenti gli standard di qualità secondo le linee guida formulate dalla CIVIT.
  3. I dipendenti dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico operano con particolare cortesia e disponibilità, indirizzano le chiamate telefoniche e i messaggi di posta elettronica ricevuti, nonché gli utenti ai funzionari o agli uffici competenti. Rispondono alle richieste degli utenti nella maniera più completa e accurata possibile, senza tuttavia assumere impegni né anticipare l’esito di decisioni o azioni altrui.

Art. 11 – Disposizioni particolari per i dirigenti (art. 13 del Codice Generale)

  1. All’atto dell’assunzione o del conferimento dell’incarico, il dirigente comunica per iscritto all’amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti e affini entro il secondo grado, coniuge, o convivente che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con gli uffici che dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti agli stessi uffici.
  2. Le comunicazioni e le dichiarazioni di cui al comma precedente devono essere aggiornate periodicamente e, comunque, almeno una volta l’anno.
  3. Il dirigente fornisce le informazioni sulla propria situazione patrimoniale e le dichiarazioni annuali dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche previste dalla legge. Le informazioni sulla situazione patrimoniale vengono dichiarate per iscritto dal dirigente all’atto dell’assunzione o del conferimento dell’incarico. Copia della dichiarazione annuale dei redditi delle persone fisiche è consegnata dal dirigente entro i termini previsti dalla relativa normativa in materia fiscale.
  4. In caso di ritenuta disparità nella ripartizione dei carichi di lavoro da parte del dirigente, secondo la procedura di cui all’art. 9, comma 1, del presente Codice, il dipendente può rivolgere al medesimo motivata istanza di revisione e, in caso di conferma delle decisioni assunte, può riproporre la stessa al Segretario Generale.
  5. Il dirigente ha l’obbligo di osservare e vigilare sul rispetto delle regole in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi di lavoro da parte dei propri dipendenti, al fine di evitare pratiche illecite di “doppio lavoro”.

Art. 12 – Vigilanza, monitoraggio e attività formative (art. 15 del Codice Generale)

  1. Ai sensi dell’articolo 54, comma 6, del decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165, vigilano sull’applicazione del Codice di comportamento di cui al DPR 62/2013 e del presente codice di comportamento, i dirigenti responsabili di ciascuna  struttura, le strutture di controllo interno e l’ufficio procedimenti disciplinari
  2. Ai fini dell’attivita’ di vigilanza e monitoraggio prevista dal presente articolo,  l’Amministrazione  si  avvale  dell’ufficio procedimenti disciplinari istituito ai sensi dell’articolo 55-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 che  svolge, altresi’, le funzioni dei comitati o uffici etici eventualmente  gia’ istituiti.
  3. Le attivita’ svolte ai sensi del presente articolo dall’ufficio procedimenti disciplinari si conformano alle eventuali previsioni contenute nel piano di prevenzione della corruzione adottato da questa amministrazione ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190. L’ufficio procedimenti disciplinari, oltre alle funzioni disciplinari di cui all’articolo 55-bis e seguenti del decreto legislativo n. 165 del 2001, cura l’aggiornamento del codice di comportamento dell’amministrazione, l’esame delle segnalazioni di violazione dei codici di comportamento, la raccolta delle condotte illecite accertate e sanzionate, assicurando le garanzie di cui all’articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001. Il responsabile della prevenzione della corruzione cura la diffusione della conoscenza del codice di comportamento nell’amministrazione, il monitoraggio annuale sulla loro attuazione, ai sensi dell’articolo 54, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001, la pubblicazione sul sito istituzionale e della comunicazione all’Autorita’ nazionale anticorruzione, di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190, dei risultati del monitoraggio.
  4. Ai fini dello svolgimento delle attivita’ previste dal presente articolo, l’ufficio procedimenti disciplinari opera in raccordo con il responsabile della prevenzione di cui all’articolo 1, comma 7, della legge n. 190 del 2012.Ai fini dell’attivazione del procedimento disciplinare per violazione dei codici di comportamento, l’ufficio procedimenti disciplinari può chiedere all’Autorita’ nazionale anticorruzione parere facoltativo secondo quanto stabilito dall’articolo 1, comma 2, lettera d), della legge n. 190 del 2012Art. 13 – Norme transitorie e finali1. La violazione degli obblighi contenuti nel codice di comportamento – sia generale, sia specifico – costituisce fonte di.

2. Il Responsabile per la prevenzione della corruzione dà la piu’ ampia  diffusione  al  presente codice di comportamento unitamente al Codice di comportamento adottato con DPR 62/2013  , con pubblicazione sul  sito  internet  istituzionale  e nella rete intranet,  nonche’ trasmettendolo tramite e-mail a tutti  i propri  dipendenti  e  ai  titolari  di  contratti  di  consulenza  o collaborazione a qualsiasi titolo, anche professionale,  nonché a tutti i soggetti individuati nell’art. 1 del presente codice.

3. Contestualmente alla sottoscrizione del contratto  di  lavoro  o,  in mancanza, all’atto  di  conferimento  dell’incarico,  il presente codice  viene consegnato  e  fatto sottoscrivere dai nuovi assunti,  con  rapporti  comunque  denominati, copia del codice di comportamento.

Battipaglia, 29 dicembre 2013

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