Il Presidente Sgroia precisa in merito alle dichiarazioni del Consigliere Polito

Nota di chiarimento del Prsidente del Consiglio Comunale di Eboli Luca Sgroia, in merito alle dichiarazioni del Consigliere comunale Paolo Polito.

Sgroia: “Non intendo farmi trascinare in sterili strumentalizzazioni politiche del mio operato. nell’esercizio delle mie funzioni ho come unico elemento di valutazione il pieno rispetto delle Leggi, dello Statuto e del Regolamento.

Luca Sgroia Osservatorio sulla Giustizia Eboli 21-10-2011

EBOLI – “In merito alle dichiarazioni del Consigliere Comunale Paolo Polito, apparse sugli organi d’informazione, circa un presunto errore nel calcolo del quorum costitutivo del Consiglio Comunale del 30 luglio 2012, avente come O.d.G. “Contestazione delle cause d’incompatibilità”, – scrive il Presidente del Consiglio Comunale Luca Sgroia chiarisce ed argomenta le motivazioni riguardo alla Seduta Consiliare andata deserta, nella quale si sarebbe dovuto discutere della Incompatibilità dei Consiglieri Comunali-, mi preme precisare quanto segue.

L’art. 36 comma 1 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale che recita “il Consiglio Comunale non può deliberare se non interviene la metà del numero dei Consiglieri assegnati” deve essere letto unitamente al principio che afferma la Corte Costituzionale con la pronuncia n. 44 del 1997, nella quale si dichiara che nel novero dei Consiglieri assegnati va senz’altro computato anche il Sindaco.

Pertanto essendo il Consiglio dispari (31) vige il principio generale secondo cui la metà dello stesso è da determinarsi in quel numero il cui doppio supera di un’unità i componenti il Consiglio (nel nostro caso 16).

Il citato orientamento interpretativo è assolutamente prevalente sia in dottrina che in giurisprudenza.

Inoltre è interessante citare che la giurisprudenza prevalente nell’interpretare l’art. 38 comma 2 del TUEL ( “il Regolamento indica altresì il numero dei Consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esserci la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati per legge, senza computare a tal fine il Sindaco…”) sostiene che il Legislatore ha voluto semplicemente stabilire il numero minimo di Consiglieri necessari per la validità delle sedute, sotto il quale i Regolamenti non possono scendere, ma detto criterio di non computabilità del Sindaco non può essere esteso agli altri quorum prescritti dal Regolamento.

Pertanto non vi è stato alcun errore della Presidenza o distrazione del Segretario Generale (come  afferma Polito) nel dichiarare non raggiunto il numero legale a seguito dell’appello del giorno 30/07/2012, ma semplicemente la piena adesione al succitato e prevalente orientamento interpretativo.

Inoltre mi preme sottolineare che l’insinuazione che la suddetta interpretazione sia dipesa da mie valutazioni politiche è profondamente lesiva dell’ufficio che ricopro e non corrispondente al vero.

Infatti nell’esercizio delle mie funzioni ho come unico elemento di valutazione il pieno rispetto delle Leggi, dello Statuto e del Regolamento.

Pertanto non intendo farmi trascinare in sterili strumentalizzazioni politiche del mio operato.

Eboli, 1 agosto 2012

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