Cardiello (PdL) interviene sulle ingiunzioni di pagamento dei canoni idrici

EBOLI – Riceviamo e pubblichiamo il seguente Comunicato Stampa del Consigliere neo eletto del PdL Damiano Cardiello, che interviene sulla vicenda di alcune cartelle pervenute ai cittadini circa la riscossione dei canoni idrici, riferiti al 1994, abbondantemente prescritti. Il consigliere Cardiello, non solo chiede di intervenire, ma individua anche responsabilità circa la mancata riscossione, e per questo interessa e ne chiede l’intervento anche della magistratura Contabile.

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COMUNICATO STAMPA

Damiano Cardiello

Il Consigliere Comunale del PDL Dott. Damiano Cardiello si schiera a tutela degli ebolitani, per l’arrivo di ingiunzioni di pagamento dei canoni idrici dal 1994 in poi.

La giunta Melchionda, ancora una volta ha fatto il gioco delle tre carte, poiché la società esterna  di Bari, a cui è stata affidato la riscossione delle suddette ingiunzioni, è stata sollecitata a spedire le cartelle successivamente al turno di ballottaggio per le elezioni comunale del 11-12 aprile.

Quel che si è verificato testimonia ancora una volta la totale mancanza di trasparenza e di efficacia dell’azione amministrativa, più volte messa in evidenza nel corso della precedente legislatura, in quanto non si è avuta la correttezza di far richiedere i pagamenti, peraltro prescritti, nel periodo della campagna elettorale per il timore di perdere consensi.

Damiano Cardiello in collaborazione con un pool di avvocati specializzati nel settore amministrativo, assisterà i cittadini a proporre opposizione avverso dette ingiunzioni infondate.

Poiché detto fatto arreca un enorme danno erariale alle casse comunali, si procederà ad inviare un esposto alla Corte dei Conti chiedendo la eventuale responsabilità degli amministratori comunali ed il risarcimento dei danni subiti dagli ebolitani.

Eboli, li 21/04/10

Dott. Damiano Cardiello

Consigliere Comunale – Eboli
Popolo della Libertà

4 commenti su “Cardiello (PdL) interviene sulle ingiunzioni di pagamento dei canoni idrici”

  1. Quando lo Stato o un qualsiasi ente pubblico deve recuperare un credito derivante da sanzione amministrativa o da imposte, tasse, contributi, canoni non pagati, multe, ecc. vi provvede attraverso la cartella esattoriale.

    Accertato il debito, l’ente creditore (detto anche “ente impositore”) lo iscrive in un elenco denominato “ruolo” che contiene i nominativi dei debitori e che viene periodicamente inviato all’agente della riscossione (o ‘concessionario”) territorialmente competente, in relazione al domicilio fiscale dei contribuenti, affinché provveda alla riscossione.

    Dal 1 ottobre 2006 la riscossione è attribuita alla Agenzia delle Entrate e all’lnps che, per tale attività, si avvalgono della società Equitalia Spa.

    La quale a sua volta agisce direttamente o tramite partecipate che di solito sono le stesse società operanti precedentemente come “concessionarie” (ad es. la Gerit è ora diventata Equitalia Gerit, Esatri è ora Equitalia Esatri).

    L’agente della riscossione, ricevuto il ruolo, emette e notifica le cartelle esattoriali contenenti le richieste di pagamento.

    Come difendersi dalle cartelle pazze

    Perché cartelle “pazze”? Perché si tratta di cartelle esattoriali che non avrebbero dovuto essere emesse e notificate. Accade ad esempio in caso di:.

    errore di persona;
    evidente errore logico o di calcolo;
    errore sul presupposto dell’imposta;
    doppia imposizione;
    mancata considerazione di pagamenti regolarmente avvenuti;
    mancanza di documentazione successivamente sanata (non oltre i termini di decadenza);
    sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
    errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile dall’amministrazione;
    mancata notifica del cosiddetto atto presupposto (cioè preventiva richiesta di pagamento);
    prescrizione del termine per la notifica della cartella.
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    Cosa fare quando arriva una cartella pazza

    Quando arriva una cartella esattoriale per un debito infondato, è opportuno rivolgersi prima di tutto all’ente creditore. Di regola l’ente creditore e la sua sede sono indicati nella cartella nella sezione “dettaglio degli addebiti”. Se l’Ente creditore riscontra che effettivamente l’atto e illegittimo è tenuto ad annullare la cartella in base alle norme sull’autotutela e a concedere lo “sgravio”. In tal modo vengono interrotte le procedure di riscossione.

    Recandosi presso la sede dell’Ente creditore è necessario portare la documentazione che attesti l’infondatezza dell’addebito (ricevute di pagamento e/o documenti attestanti le date dei vari adempimenti).

    E’ anche possibile richiedere l’annullamento inviando un’istanza all’ente creditore (l’indirizzo e riportato nella cartella esattoriale nella sezione dettaglio degli addebiti”). E’ sempre opportuno inviare l’istanza tramite una raccomandata con ricevuta di ritorno. L’istanza di annullamento dovrà contenere una semplice memoria in carta libera contenenre un’esposizione sintetica dei fatti corredata da documentazione idonea a comprovare le tesi sostenute.

    Occhio ai termini!

    Si deve fare attenzione ai termini entro i quali si presenta istanza di autotutela, poiché la stessa non sospende i termini utili per ricorrere all’Autorità Competente (a seconda dei casi Commissione Tributaria, Giudice di Pace, Tribunale). Pertanto:

    se l’ente creditore, dopo la verifica della documentazione esibita riconosce subito l’errore ed annulla la cartella esattoriale, il contribuente deve solo accertarsi che l’ufficio comunichi lo sgravio all’agente della riscossione.
    se l’ente creditore non riconosce l’errore, o non lo fa subito, il debitore può ricorrere all’autorità giudiziaria competente attraverso un formale ricorso, che deve essere rigorosamente presentato entro i termini previsti dalla legge.
    L’annullamento può essere effettuato anche in pendenza di giudizio e anche se sono scaduti i termini per il ricorso del contribuente e questo è stato respinto per motivi formali (inammissibilità, improcedibilità, ecc.).

    Quando e dove fare ricorso contro la cartella esattoriale

    I termini per il ricorso e l’autorità competente devono essere indicati nella cartella esattoriale.

    È bene sapere che, a seconda dell’oggetto della cartella esattoriale e dell’Ente creditore (Stato o altro ente pubblico), cambia il termine e il Giudice competente a cui presentare ricorso.

    Il termine per il ricorso decorre dalla notifica della cartella esattoriale.

    è competente la Commissione Tributaria Provinciale (Giudice Tributario) in caso di imposte sui redditi, imposta di registro, ipotecaria e catastale, imposta sulle successioni o donazioni, tasse automobilistiche, canone RAI, tributi locali, etc.. Il termine di prescrizione è di 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale;
    è competente il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro in caso di contributi previdenziali. il termine per la presentazione del ricorso e di 40 giorni.
    in caso di sanzioni amministrative (tipicamente multe stradali) il termine è di 30 giorni e l’autorità cui ricorrere è il Giudice di Pace territorialmente competente per il luogo ove e avvenuta l’infrazione;
    se la sanzione è relativa a materie particolari (tutela del lavoro, igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione sugli infortuni sul lavoro, di previdenza e assistenza obbligatoria, urbanistica ed edilizia, di igiene degli alimenti e delle bevande, di società e di intermediari finanziari. etc.) oppure supera i 15593,71 euro, ci si deve rivolgere al Tribunale Ordinario (artt. 22 e 22-bis 1. 689/81).

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  2. In questi giorni i cittadini ebolitani stanno ricevendo richieste di pagamento per canoni idrici relativi ad anni precedenti al 1999 .
    E’ iniziato il nuovo quinquennio Melchionda ?
    E’ solo il giusto richiedere un proprio credito ?
    Ma se così fosse puo’ onestamente considerarsi diligente il comportamento di un’amministrazione che attende 11 anni ( nella migliore delle ipotesi ) per far pagare il dovuto al cittadino contribuente ?
    Diversamente argomentando nel caso fossero somme non dovute dal cittadino contribuente puo’ onestamente considerarsi diligente il comportamento di un’amministrazione che ingiunge di provvedervi ?
    Se il buongiorno si vede dal mattino , caro Melchionda speriamo faccia subito notte , almeno potremo urlare ” ADDA’ PASSA’ A NUTTAT ” . Non sara’ una nuova forma di rimborso elettorale ? boh !!!!!!!!!!!!!!!
    p.s. concordo sempre sul fatto che :
    ” FINITI GLI SPARI RIMANE SEMPRE UN GRAN PUZZO DI BRUCIATO “

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  3. ALBERTO, IL PROBLEMA SONO QUESTI ENTI PRIVATI MANDATARI DEGLI ENTI PUBBLICI NELLA RISCOSSIONE TRIBUTARIA, SEMBRA CHE INVIINO QUASI A CASACCIO E SENZA CONTROLLO ALCUNO, CONTABILE & TEMPORALE, LE CARTELLE ESATTORIALI. VOGLIO RICORDARE, IN AGGIUNTA, CHE LE SUDDETTE,POSSEGGONO FORZA DI TITOLO ESECUTIVO 474 cpc, POTENDO DAR VITA ALL’ESECUZIONE FORZATA (COME SENT. ORD, DECR. ING. CAMBIALI, ASSEGNI, VERBALE CONC.) CON CONSEGUENTE PRECETTO E PIGNORAMENTO, TIPICI DI QUESTI CASI. ORA OLTRE ALLE INDUBBIE NOIE ED IMBARAZZI DEI CITTADINI, SAREBBE D’UOPO UN INTERVENTO ISTITUZIONALE SU TALI SOCIETA’ AL CHE ADEMPIANO CON SCRUPOLOSA DILIGENZA LE LORO MANSIONI, SENZA ARRECARE NOCUMENTO AL CONTRIBUENTE, CHE GIA’ SI ATTRAVERSA UN PERIODO RECESSIVO ANGOSCIANTE, COMPIENDO IN TAL GUISA UN VERO SERVIZIO ALLA COLLETTIVITA’!

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