Salerno. Sottoscritto protocollo lavoro Corte di Appello

In data 23 maggio 2023 sottoscritto il Protocollo per il procedimento d’appello in materia di Lavoro e di Previdenza e di Assistenza Obbligatorie. 

Gruppo di lavoro Protocollo intesa giudizio d’appello

POLITICAdeMENTE

SALERNO – In data 23 maggio 2023 presso la Corte d’appello di Salerno, nell’ufficio della Presidente, viene sottoscritto il presente Protocollo d’Intesa, redatto sulla scorta di quanto elaborato dal gruppo di lavoro per la stipula di un Protocollo per il giudizio d’appello nelle cause di lavoro e di previdenza e di assistenza obbligatorie – che ha iniziato i propri lavori in data 17 maggio 2022, proseguendoli poi in successive riunioni – costituito dalla Presidenza della Sezione Lavoro della Corte d’appello di Salerno, dai Consiglieri avvocati rappresentanti dei COA di Salerno, Nocera Inferiore e Vallo della Lucania, dal CSDN (Centro Studi Domenico Napoletano) – Sezione di Salerno, dall’AGI-Avvocati Giuslavoristi Italiani – Sezione Campania, nonché dagli avvocati in rappresentanza dell’Avvocatura Distrettuale di Stato di Salerno, dell’Inail e dell’Inps, con la partecipazione della Cancelleria della Sezione Lavoro della Corte d’appello di Salerno.

ATTI DIFENSIVI
Articolo 1
1.- In attesa dell’emanazione del Decreto del Ministro della Giustizia previsto dall’art. 46 disp. att. c.p.c., come modificato dal D. Lgs. 146 del 9 ottobre 2022, i difensori delle Parti si atterranno (per il ricorso, per la memoria e per ogni altro atto) a criteri di sinteticità, essenzialità e chiarezza, evitando di esporre fatti e circostanze non rilevanti ai fini del decidere, utilizzando un carattere di scrittura di facile lettura – comunque non inferiore a 12 pt e con un’interlinea di almeno 1,5 – avendo altresì cura di evidenziare, con un carattere diverso e l’uso del grassetto e del sottolineato, esclusivamente le parole ed i periodi che intendono porre all’immediata attenzione del giudice e della controparte.
2.- L’esposizione del fatto dovrà essere concisa, possibilmente illustrata con un elenco puntato e/o numerato e preceduta da un indice contenente il fatto stesso, i motivi, le conclusioni e gli eventuali allegati. Nell’esposizione in diritto sarà opportuno invece porre bene in evidenza i capi della sentenza impugnati, riportarne il loro contenuto, indicando in maniera chiara le ragioni della censura e le norme che si assumono violate.
3.- I difensori avranno cura di collocare le massime e/o i passaggi delle sentenze richiamate nei propri scritti difensivi preferibilmente in apposite note poste a piè di pagina.
4.- I difensori avranno cura di prestare attenzione a che i loro assistiti, ricorrendone i presupposti di legge, compilino il modulo di autocertificazione della situazione reddituale per l’esenzione dal contributo unificato di iscrizione a ruolo – disponibile anche sul sito della Corte d’appello di Salerno
– con l’indicazione di tutti i componenti del nucleo familiare ed allegando copia del documento d’identità del dichiarante.
5.- Onde evitare disguidi di cancelleria, particolarmente in caso di deposito a ridosso della scadenza del termine, i difensori che procedono al pagamento del contributo unificato avranno cura di depositare la ricevuta di versamento allegando il file “.xml” e di classificarlo come “ricevuta telematica” e non come “allegato semplice”.
6.- Gli Avvocati predisporranno gli allegati in modo chiaro; ove essi vengano depositati in formato digitale per la prima volta nel giudizio d’appello1 nomineranno il file individuando il relativo numero di allegato come risulta dall’indice, indicando anche il contenuto2.
7.- Gli Avvocati predisporranno un sommario dell’atto, preferibilmente con relativo indice delle pagine (laddove per loro possibile, predisporranno un indice che consenta la navigazione all’interno dell’atto); si raccomandano i collegamenti ipertestuali che conducano direttamente ai
documenti allegati.

COMUNICAZIONI DI CANCELLERIA
Articolo 2
1.- Il difensore avrà cura di indicare nel ricorso in appello o nella memoria di costituzione il numero di telefono, nonché il numero di cellulare o il proprio numero interno in caso di collegamento mediante centralino, l’indirizzo di posta elettronica e l’indirizzo di posta elettronica certificata, presso i quali potranno essere effettuate le comunicazioni nel corso del procedimento.

UDIENZE
Articolo 3
1.- La Corte – compatibilmente con le esigenze di ruolo – fisserà le udienze e deciderà le cause nel più breve tempo possibile, evitando – sempre compatibilmente con le esigenze di ruolo – rinvii.
2.- Al fine di garantire l’emissione e la comunicazione del provvedimento con carattere dell’immediatezza anche in caso di trattazione scritta – attività resa difficile dalle modalità tecniche di funzionamento del sistema a seguito delle modifiche introdotte dal D. Lgs. 149 del 2022 – la Corte redigerà nel seguente modo i provvedimenti di fissazione della prima udienza e di quelle successive, qualora di esse disponesse la sostituzione con note scritte ai sensi dell’art. 127- ter c.p.c.
La Corte indicherà la data di udienza

3 che contestualmente, nel medesimo provvedimento, verrà sostituita dal deposito di note scritte ed anticipata a cinque giorni prima, con assegnazione alle parti del termine per il deposito di note scritte ex art. 127- ter c.p.c. sino all’udienza così rifissata.
In tal modo la Corte sarà in grado di emettere – e la Cancelleria di comunicare – il provvedimento nella stessa giornata prevista per l’udienza originariamente fissata.
In considerazione del fatto che tutti i termini per le parti (notifica, costituzione, deposito note in sostituzione dell’udienza) decorrono dall’udienza come anticipata, la Corte, onde evitare preclusioni e decadenze, avrà particolare cura di redigere il decreto in modo chiaro dal punto di vista grafico.
3.- La Corte tratterà con precedenza, nel quadro delle priorità normativamente previste: le cause aventi ad oggetto l’impugnativa di licenziamento o di dimissioni, la richiesta di costituzione di un rapporto di lavoro nel cambio d’appalto, i trasferimenti, i demansionamenti;

– le cause nelle quali le parti abbiano prospettato particolari situazioni di urgenza positivamente riscontrate;
– le cause nelle quali sia sollecitato da una o più parti il rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di cassazione ai sensi dell’art. 363-bis c.p.c.;
– le cause aventi ad oggetto pensioni di vecchiaia/anzianità anticipate;
– i giudizi di rinvio.
4.- I difensori segnaleranno la pendenza di cause analoghe o connesse per consentire alla Corte di valutarne la riunione o la trattazione congiunta.
5.- Il ruolo di udienza con ordine di chiamata di ciascuna causa e con il relativo orario verrà comunicato ai tre Consigli dell’Ordine degli Avvocati del distretto (Salerno, Nocera Inferiore e Vallo della Lucania), almeno quattro giorni prima dell’udienza e con pubblicazione, per l’udienza pubblica, sul sito della Corte d’appello.
6.- La Cancelleria della Corte comunicherà per posta elettronica eventuali rinvii d’ufficio, non causati da impedimenti improvvisi, almeno dieci giorni prima della data dell’udienza.

UDIENZE IN PRESENZA
Articolo 4
1.- La Corte, dopo la relazione sommaria del Consigliere Relatore, esperisce un concreto tentativo di conciliazione tra le parti, tranne che per le cause di pubblico impiego e per le cause previdenziali ed assistenziali, in relazione alle quali saranno eventualmente le parti a segnalare concordemente la concreta possibilità di conciliazione.
2. – Gli Avvocati, in caso di impossibilità a presenziare in udienza, assicurano la sostituzione con un collega a conoscenza dei fatti di causa e, ove vi sia stato interpello su una specifica questione, puntualmente informato.

UDIENZE IN VIDEOCONFERENZA
Articolo 5
1.- La Corte predisporrà gli strumenti tecnici per lo svolgimento dell’udienza mediante collegamenti audiovisivi di cui all’art. 127- bis c.p.c.

2.- Le parti che volessero partecipare all’udienza mediante videoconferenza potranno fare istanza alla Corte almeno cinque giorni prima della data fissata per l’udienza; la Corte provvederà sulle stesse almeno due giorni prima dell’udienza.

MODALITÀ DI SOSTITUIZIONE DELL’UDIENZA CON IL DEPOSITO DI NOTE
SCRITTE
Articolo 6
1.- Ove una delle parti chiedesse la trattazione in presenza la Corte disporrà in conformità. La richiesta dovrà essere avanzata nei cinque giorni successivi alla comunicazione del provvedimento con cui è stata disposta la trattazione scritta. In caso di prima udienza, la richiesta potrà essere avanzata da ciascuna parte sino a cinque giorni prima della scadenza del termine per il deposito di note scritte di cui all’art. 127- ter c.p.c.; la Corte provvederà sulla stessa almeno due giorni prima della scadenza di detto termine.

CONCILIAZIONE
Articolo 7
1.- Qualora le parti siano pervenute ad una conciliazione che deve solo essere formalizzata avanti alla Corte, i difensori chiederanno la fissazione di udienza anticipata per la sola sottoscrizione dell’accordo.
2.- Nel caso in cui la conciliazione sia raggiunta in prossimità della udienza già fissata i procuratori delle Parti segnaleranno la circostanza al Giudice Relatore nel più breve tempo possibile.
3.- Ove, invece le Parti che abbiano raggiunto una conciliazione non intendano formalizzarla in udienza, o comunque intendano abbandonare il giudizio, avviseranno concordemente e tempestivamente la Cancelleria della Corte.
4.- La Corte, previo esame degli atti di causa, potrà in qualsiasi momento formalizzare alle Parti costituite una proposta conciliativa ovvero potrà chiedere la comparizione degli Avvocati delle parti onde esperire un tentativo di bonario componimento della causa.

CONSULENZA TECNICA D’UFFICIO
Articolo 8
1.- Nel caso di conferimento di incarico al C.T.U., la Corte rappresenterà al Consulente la necessità
di:
a. segnalare eventuali ragioni di incompatibilità;
b. depositare la propria richiesta di liquidazione all’atto del deposito della consulenza, specificando il valore del procedimento, la tariffa utilizzata e le relative norme, le vacazioni, l’eventuale particolare complessità dell’incarico.
2.- La Corte non procederà alla liquidazione prima dell’udienza di discussione, nella quale le parti avranno modo di interloquire anche in relazione ai criteri di liquidazione prospettati dal Consulente.

SENTENZA
Articolo 9
1.- I provvedimenti della Corte verranno redatti utilizzando un carattere di scrittura
immediatamente leggibile, comunque non inferiore a 12 punti e con un’interlinea di almeno 1,5 righe.
2.- Nella sentenza la Corte avrà cura di decidere su tutte le domande e su tutte le eccezioni proposte dalle parti, motivando specificamente su ogni aspetto, evitando pronunce implicite; ricorrerà all’assorbimento solo ove tecnicamente possibile.
3.- Nelle sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro verrà specificata la data di decorrenza di capitale, interessi e rivalutazione.
4.- Nella liquidazione delle spese di lite verrà sempre precisato che alla somma riconosciuta vanno aggiunte I.V.A. (se dovuta), Cassa Forense, rimborso spese generali e rimborso spese vive.

VERIFICHE
Articolo 9
1. – Il gruppo di lavoro – anche in ragione della recente entrata in vigore del D. Lgs. 149 del 2022 e della necessità di valutare le problematiche, anche sull’aggiornamento dei programmi informatici, e gli orientamenti che dovessero sorgere al riguardo – concorda di incontrarsi a cadenza semestrale per verificare l’andamento dell’applicazione del presente Protocollo e per procedere alle modifiche che dovessero palesarsi opportune.

I componenti del gruppo di lavoro

Corte d’Appello La Presidente Dott.ssa Iside Russo

Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Salerno di Salerno Il Presidente Avv. Gaetano Paolino

Consiglio dell’ordine degli Avvocati La Presidente Avv. Anna De Nicola

Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore di Vallo della Lucania Il Presidente Avv. Domenicantonio D’Alessandro

CSDN – Centro Studi Domenico Napoletano La Presidente Dott.ssa Maura Stassano

AGI – Avvocati Giuslavoristi Italiani – Sezione di Salerno – Sezione Campania Il segretario Avv. Marco Menicucci

Avvocatura Distrettuale di Stato L’Avvocato Distrettuale Rita Santulli

Avvocatura Distrettuale Inail di Salerno di Salerno Avv. Domenico Cantore

Avvocatura Distrettuale Inps di Salerno
Avv. Lelio Maritato

Salerno, 26 maggio 2023

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