La TASI a Battipaglia: Approvate le aliquote si paga l’acconto

Tassa sui servizi indivisibili (TASI) 2014. Approvate le aliquote si paga l’acconto. Il versamento in acconto scade il 16 ottobre 2014.

Sono tenuti al pagamento della TASI esclusivamente i proprietari di appartamenti adibiti ad “abitazione principale”, delle relative “pertinenze” e di fabbricati rurali adibiti ad uso strumentale.

TASI-BATTIPAGLIA
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da (POLITICAdeMENTE) il blog di Massimo Del Mese

BATTIPAGLIA – La Commissione Straordinaria governativa, reggente il Comune di Battipaglia, con propria delibera n. 13/C dell’08 settembre 2014, ha approvato le aliquote TASI per l’anno 2014 in corso. Sono tenuti al pagamento della TASI esclusivamente i proprietari di appartamenti adibiti ad “abitazione principale”, delle relative “pertinenze” e di fabbricati rurali adibiti ad uso strumentale.

Il versamento in acconto scade il 16 ottobre 2014.

La base imponibile per la determinazione dell’imposta è quella prevista per il calcolo dell’IMU. L’importo da pagare in acconto è pari al 50% del tributo dovuto per l’intera annualità. Non sono tenuti al pagamento della TASI i proprietari di immobili diversi dall’abitazione principale e dalle pertinenze, i conduttori, i comodatari.

Le aliquote fissate dal Comune, con deliberazione della Commissione Straordinaria, adottata ex art. 42 del TUEL, n. 13/C dell’08/09/2013, sono riportate nei seguenti document. Per consultarli cliccarci sopra:

Vai al calcolo TASI

  1. Avviso
  2. Delibera n. 13/C del 08/09/2014
  3. Regolamento TASI approvato con Delibera n. 11/C del 03/09/2014

Battipaglia, 24 settembre 2014

2 commenti su “La TASI a Battipaglia: Approvate le aliquote si paga l’acconto”

  1. La TASI è un contenitore di tutti i servizi o quasi erogati dai comuni,ed entro il 16 ottobre è solo l’acconto del 50% del nuovo tributo :
    l’illuminazione pubblica, la sicurezza e la manutenzione delle strade. La grande novità è che va pagata non solo dal proprietario dell’immobile, ma anche,in parte del 20% dall’inquilino che lo occupa. I conteggi vanno fatti dai contribuenti (o dal Caf) che si aggiunge ad un vario caravanserraglio di delibere comunali.
    Tasi sulla prima casa
    Il concetto di “prima casa” ai fini della Tasi è lo stesso previsto dalla legge per l’Imu: per abitazione principale si intende quella in cui il proprietario è anagraficamente residente e fisicamente domiciliato. È prima casa anche l’immobile abitato dall’ex coniuge. I Comuni possono anche assimilare a prima casa, ai fini dell’imposta, gli immobili degli anziani in casa di cura, le abitazioni dei residenti all’estero, le case date in uso ai figli e ai genitori, purché con rendita catastale bassa e Isee di chi vi abita entro un massimo di 15.000 euro.
    Sempre come per l’Imu, anche per la Tasi ogni contribuente deve effettuare il calcolo considerando gli immobili posseduti e la loro destinazione d’uso. È necessario conoscere la tipologia di immobile con le eventuali pertinenze (cat. C/2, C/6 o C/7) dell’abitazione principale (per calcolare la detrazione se prevista), i dati del valore della rendita catastale dell’immobile per la rivalutazione, la percentuale e i mesi di possesso (riferiti all’anno 2014).In una città su due, la Tasi colpisce anche gli immobili diversi dall’abitazione principale e si va ad aggiungere all’Imu sugli immobili locati, i fabbricati produttivi, le aree edificabili, gli edifici rurali strumentali. Le regole locali variano secondo molte sfumature, ma la sostanza è che l’aliquota media della Tasi è pari all’1,31 per mille.
    Il proprietario non deve farsi carico di comunicare all’inquilino la quota dovuta o versarla per suo conto: i versamenti sono separati e vanno calcolati in base alla quota decisa dai singoli Comuni. Spetta invece alle amministrazioni recuperare l’eventuale mancato versamento. Il pagamento dell’inquilino è dovuto solo nel caso in cui il contratto abbia una durata superiore ai sei mesi nel corso dello stesso anno solare. Se l’importo è inferiore ai 16 euro non si deve pagare.
    Se si paga dopo il 30° giorno di ritardo rispetto alla scadenza, e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione, si dovrà versare una sanzione del 3,75% più gli interessi legali dell’1% annuo.
    p.s. QUESITO
    La TASI di un comune ha valori diversi se si tratta di prima casa o seconda casa, 2,5‰ e 1‰. Il quesito che vi pongo é questo: l’inquilino calcola la percentuale dovuta sul valore di 1ª casa o di 2ª casa? L’appartamento infatti risulta seconda casa per il proprietario e prima casa per l’inquilino. Se conoscete la risposta informate gli incaricati comunali, visto che quelli da me interpellati non sono stati in grado di dare una risposta,e per finire una buona notizia,Sia il locatore che il locatario, finalmente, NON SONO RESPONSABILI
    IN SOLIDO DI MANCATI PAGAMENTI L’UNO DELL’ALTRO.

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