Legge di Stabilità Regionale: Gambino presenta 7 emendamenti

Il Presidente del Gruppo Fratelli d’Italia-AN Alberico Gambino ha presentato sette emendamenti alla Legge di stabilità regionale 2016”.

Gli emendamenti concorrerannoal miglioramento della formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016-2018 della Regione Campania di cui alla Legge di stabilità regionale 2016” ad iniziativa dell’assessore Lidia D’Alessio.

Alberico Gambino
Alberico Gambino

da (POLITICAdeMENTE) il blog di Massimo Del Mese

NAPOLI – Il Presidente del Gruppo consiliare della Regione Campania Fratelli d’Italia-AN Alberico Gambino, ha presentato, al Presidente del Consiglio Regionale, alle commissioni permanenti, ai Consiglieri regionali e all’ufficio legislativo, sette emendamenti alla Legge di stabilità regionale 2016”.

Gli emendamenti riguardano: La Modifica alla legge regionale del 28 dicembre 2009 n. 19; Modifica alla legge regionale 6 maggio del 2013 n. 05; La proposta di Rotazione dei dirigenti in servizio; il Riconoscimento della fibromialgia quale patologia rara; Disposizioni a favore degli utenti morosi dei soggetti gestori Servizio Idrico Integrato affinché sia garantita una dilazione del pagamento dei debiti pregressi; Istituzione della giornata regionale per la lotta alla tossicodipendenza; Disposizioni relative al personale atipico del Servizio Sanitario Regionale.

Emendamento n.1
Modifica alla legge regionale del 28 dicembre 2009 n. 19. Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa integrate dalle leggi regionali n.1/2011, n.17/2012, n.40/2012, n.2/2014, n.16/2014- Proroga piano casa

Emendamento n.2
Modifica alla legge regionale 6 maggio del 2013 n. 05. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 – 2015 della Regione Campania- legge finanziaria regionale 2013- Housing Sociale

Emendamento n.3
Rotazione dei dirigenti in servizio

Emendamento n.4
Riconoscimento della fibromialgia quale patologia rara

Emendamento n.5
Disposizioni a favore degli utenti morosi dei soggetti gestori Servizio Idrico Integrato affinché sia garantita una dilazione del pagamento dei debiti pregressi

Emendamento n.6
Istituzione della giornata regionale per la lotta alla tossicodipendenza

Emendamento n.7
Disposizioni relative al personale atipico del Servizio Sanitario Regionale

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Al Presidente
II Commissione Consiliare Permanente “Bilancio”
Franco Picarone
Sede

Oggetto: Trasmissione Emendamenti D.d.L. Reg Gen 134 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016-2018 della regione Campania. Legge di stabilità regionale 2016” ad iniziativa dell’assessore Lidia D’Alessio.

Si trasmettono, in allegato, per gli atti consequenziali, numeri 07 Emendamenti al D.d.l. Reg. gen. 134 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016-2018 della regione Campania. Legge di stabilità regionale 2016 ad iniziativa dell’assessore Lidia D’Alessio.

Emendamento aggiuntivo

  1. 01 (Modifica alla legge regionale del 28 dicembre 2009 n. 19)

Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa integrate dalle leggi regionali n.1/2011, n.17/2012, n.40/2012, n.2/2014, n.16/2014.

La legge regionale del 28 dicembre 2009 n. 19  è cosi modificata:

  1. Al comma 1 dell’articolo 12 la parola: “trentasei” è sostituita dalla seguente: “ottantaquattro”.
  2. Al comma 1, lettera c dell’articolo 2, dopo le parole “del settanta per cento dell’Utilizzo” inserire le seguenti parole “della superficie lorda”.
  3. Al comma 1, lettera a) all’articolo 3 dopo la parola “sanatoria” aggiungere la seguente frase “ad eccezione dei casi rientranti nell’articolo 12 comma 4bis “.
  4. Al comma 2 lettera g dell’articolo 4, dopo la parola “ultimati sostituire le parole “alla data in vigore della presente legge” con le seguenti parole “entro il termine previsto dall’art 12 comma 1”.
  5. Al comma 8bis dell’articolo 7, sostituire le parole “alla data di entrata in vigore della presente legge” con le seguenti parole “entro il termine previsto dall’art 12 comma 1”.
  6. Al comma 5 dell’articolo 4 dopo la parola “lavori.”, aggiungere le seguenti parole ”Alla richiesta di autorizzazione deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà del proprietario, da riportare quale condizione nel titolo abilitativo,  con la quale lo stesso si impegni a mantenere la destinazione d’uso residenziale per almeno cinque anni dalla comunicazione di ultimazione lavori”.
  7. Al comma 1 articolo 6 bis sostituire le parole “dell’imprenditore agricolo” con “del proprietario del fondo”.
  8. Al comma 1 lett. b dell’articolo 2 dopo le parole “Classificate agricole“ aggiungere eliminare la virgola ed inserire il seguente testo: “e quelli ricadenti in zona agricola che abbiano perso il riconoscimento di ruralità e l’uso legato all’attività agricola come normato dalla legge 30 Dicembre1993 n. 305  art. 9 comma 3;  e che siano stati realizzati in epoca antecedente all’entrata in vigore della legge Regionale del 20.03.1982 n.14.  
  9. Al comma 2 dell’articolo 6 bis dopo la parola agricolo, eliminare il punto ed aggiungere il seguente testo: “ove la destinazione ad uso agricolo è già presente, con esclusione dei fabbricati a destinazione agricola realizzati in epoca antecedente all’entrata in vigore della purché siano strumentali alla coltivazione del fondo ed a condizione, che l’area di pertinenza sia sottoposta a vincolo di inedificabilità a favore del comune.”

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

Il presente emendamento non comporta nuovi oneri a carico della regione Campania.

MOTIVAZIONI

Dato che le Amministrazioni comunali, manifestano l’utilità di una proroga della legge regionale legge regionale del 28 dicembre 2009 n. 19 (Piano Casa), in quanto non riuscirebbero ad evadere, alla data del termine di scadenza fissato dalla legge al 11/01/2016, le istanze già presentate, giacenti presso gli uffici.  Inoltre le stesse amministrazioni segnalano la necessita di chiarire alcuni aspetti interpretativi delle norme  sorti nell’applicazione della legge, dalla sua entrata in vigore ed in conseguenza delle molteplici modifiche introdotte a tutt’oggi.

Visto che anche gli ordini professionali (architetti, ingegneri, geometri), attesa la grave crisi che sta attraversando da diversi anni il comparto dell’edilizia, chiedono tale proroga è necessario intervenire in merito.

Il differimento del termine di presentazione consentirà di proseguire nel raggiungimento delle finalità previste dalla legge  all’art.1 comma a) (Contrasto della crisi economica e tutela dei livelli occupazionali), comma b) (utilizzo di energia proveniente da fonti rinnovabili, al miglioramento strutturale del patrimonio edilizio esistente e del suo sviluppo funzionale nonché alla prevenzione del rischio sismico e idrogeologico) comma c)  a incrementare, in risposta ai bisogni abitativi delle famiglie in condizioni di particolare disagio economico e sociale, il patrimonio di edilizia residenziale pubblica e privata); nonché alle amministrazioni comunali e ai singoli cittadini ed operatori del settore di continuare ad avvalersi dei benefici contenuti nella legge , dando ulteriore  impulso, in questa fase di grave crisi economica, al settore edile che ha bisogno di un forte rilancio.

Il presente emendamento mira inoltre ad apportare, i correttivi ad alcuni articoli e comma per chiarire aspetti interpretativi e migliorarne l’applicabilità in linea con principi della normativa stessa.

Il comma a) propone la proroga dei termini di presentazione delle istanze di due anni dall’entrata in vigore della legge.

I comma b),d),e),f) propongono modifiche interpretative e di snellimento della procedure. Infatti le leggi di  proroga dei termini di presentazione dell’istanza, hanno modificato  solo  il comma 1 dell’art 12, senza intervenire su altri articoli che richiedono, come requisiti, anche il rispetto di termini  per l’applicabilità della legge stessa. Considerato che ciò provoca dubbi interpretativi e disparità di trattamento tra gli aventi diritti dalla data di entrata in vigore delle legge n.1/2011 e quelli maturati alle   successive date di proroghe, nasce la necessità di allineare i requisiti ed i termini delle norme interessate con la modifica della  data di presentazione del termine ultimo dell’istanza.

Il comma c tratta la norma prevista nella  legge 16/2014  all’art 1 comma 73 lett. f) che  limita i casi di esclusione, su cui non è possibile realizzare gli interventi previsti dalla legge,  per edifici realizzati in assenza di titolo abilitativo per i quali non sia stata rilasciata concessione in sanatoria, aggiungendo il comma 4bis all’art.12 con cui  specifica che “Possono essere autorizzati gli interventi già realizzati alla data in vigore delle presenti norme ed  ad esse conformi”

In tal modo, al modifica, ha reso possibile la realizzazione degli interventi previsti dalla legge in oggetto anche per gli edifici  su cui sono già state eseguite opere in assenza di titolo abilitativo, ma conformi alle norme dettate dalla stessa legge. Pertanto al fine di evitare interpretazioni non autentiche, con la lettura coordinata delle due norme, si ritiene opportuno riformulare il testo del comma 1 lett. a) dell’art 3   con un richiamo espresso al comma 4 bis dell’art.12

I comma g),h),j), propongono modifiche  all’art 6 bis(interventi edilizi in zone agricole)

In particolare, il comma g ripristina la possibilità di mutamento di destinazione d’uso dei fabbricati nelle zone agricole per uso residenziale, per il nucleo familiare del     proprietario del fondo agricolo, già   previsto nell’art 6 bis comma 1 introdotto dalla legge di modifica di n.1 del 5 gennaio 2011, a prescindere dal titolo e dal tipo di conduzione. Successivamente la formulazione approvata con la  legge 16/2014 art.1 comma 73 lett. c)  ha limitato  l’applicazione del cambio di destinazione d’uso dei fabbricati nelle zone citate al solo imprenditore agricolo sostituendo, in tale facoltà, il proprietario del fondo agricolo, che è come noto, anche ai sensi del DPR 380/2011 è l’unico legittimato a formulare tale richiesta alle amministrazioni preposte, atteso che lo stesso genere effetti che si riflettono sulla fiscalità e sul bene del valore intestato.

L’ulteriore modifica che proponiamo al comma 1 lett. b  art.2, mira ad  eliminare una disparità di trattamento creatasi, nell‘applicazione della legge,, tra gli edifici rurali ubicati fuori dalle zone classificate agricole, definiti al comma sopracitato, e quelli ubicati all’interno delle zone agricole normato dal comma 2 art.6bis. La modifica   consentirebbe di estendere l’applicazione della norma anche   per le case coloniche di vecchia costruzione, realizzati in epoca anteguerra, ricadenti in zona agricola, ma che hanno perso i requisiti di ruralità e l’uso legato all’attività agricola. In tal senso si chiede il rispetto delle seguenti condizioni: a) la perdita del riconoscimento della condizione di ruralità normato dall’art 9 della legge n.305 del 30 Dicembre 1993(Istituzione del Catasto); b) la realizzazione  prima dell’entrata in vigore dalla l.r. n.14 del 20 Marzo 1982 che detta “Indirizzi programmatici di assetto territoriale” e consente il rilascio di concessioni ad edificare, per le residenze e le pertinenze   in zona agricola per la conduzione del fondo.

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Napoli, 19 dicembre 2015

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