Assegno unico 2022: I chiarimenti dell’INPS

L’INPS informa dal 1° marzo 2022 entra in vigore l’Assegno unico universale per i figli a carico. 

La domanda on line per il 2022, può essere inoltrata entro giugno 2022, con il riconoscimento di tutti gli arretrati a partire da marzo.

da POLITICAdeMENTE il blog di Massimo Del Mese

ROMA – Riceviamo e volentieri pubblichiamo il comunicato stampa diramato e pervenutoci in data odierna dall’Ufficio Comunicazione esterna dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per la più ampia diffusione relativamente all’Assegno unico 2022, e ai dovuti chiarimenti circa il provvedimento stesso.

Infatti dal 1° marzo 2022 entra in vigore l’Assegno unico universale per i figli a carico e l’INPS ha reso disponibile sul proprio sito la domanda on line, domanda che per il 2022, può essere effettuata entro giugno 2022, con il riconoscimento di tutti gli arretrati a partire da marzo.

Ad oggi le domande inoltrate sono 1.123.348 per 1.854.865 figli a carico e per ricevere l’assegno è necessario che:

  • il titolare del conto corrente identificato dal codice IBAN specificato nella domanda sia il richiedente dell’assegno unico. L’INPS non potrà accreditare l’assegno sul conto corrente di una persona differente da chi presenta la domanda. È possibile comunque chiedere l’accredito dell’assegno unico su un conto corrente cointestato al beneficiario che ha presentato la domanda. Non è sufficiente essere delegati alla riscossione.
  • il codice fiscale del richiedente sia esattamente corrispondente a quello che risulta all’Istituto di Credito come codice fiscale del titolare del conto corrente su cui si chiede l’accredito.
  • il conto corrente su cui si chiede l’accredito dell’assegno unico sia effettivamente attivo e correttamente intestato (o cointestato) al richiedente la prestazione.

Requisiti.

L’assegno unico universale è riconosciuto a favore delle famiglie con figli minori oppure maggiorenni a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, in presenza di una delle seguenti condizioni:

  • frequenza di un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
  • svolgimento di un tirocinio ovvero un’attività lavorativa con un reddito complessivo inferiore a
    8.000 euro (ma comunque il figlio deve essere sempre fiscalmente a carico del genitore);
  • rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro presso i servizi pubblici per
    l’impiego (iscrizione al centro per l’impiego);
  • svolgimento del servizio civile universale.

Importi erogati e soggetti interessati.

L’importo erogato, per le famiglie che hanno un ISEE non superiore a 15.000 euro, è pari a 175euro mensili per il primo e secondo figlio e 260 euro dal terzo in poi.
Per i figli disabili tra 18 e 21 anni, la maggiorazione prevista è stata incrementata da 50 euro mensili a 80 euro mensili. Inoltre, è previsto che i genitori di figli disabili con più di 21 anni, pur percependo l’assegno, potranno continuare a fruire della detrazione fiscale per figli a carico. Inoltre il riconoscimento avviene senza limiti di età per ciascun figlio con disabilità.
Sono previste anche apposite maggiorazioni per le madri di età inferiore a 21 anni, per i nuclei familiari con quattro o più figli, e per i nuclei con secondo percettore di reddito.

Roma, 31 gennaio 2022

Lascia un commento