Lavorgna della discordia: Incandidabile,ineleggibile, incompatibile?

E’ indispensabile chiarire il concetto di Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità.

Lavorgna: La gestione che mi riguarda, credo sia stata la migliore  dalla esistenza della società. I voti liberi? A fronte di qualcuno, io ne rappresento di più.

Adolfo Lavorgna

EBOLI – Le elezioni amministrative sono passate, gli strascichi no. Uno di questi strascichi è sicuramente la vicenda che riguarda l’elezione a Consigliere Comunale, con circa 450 voti, di Adolfo Lavorgna, nella Lista Fatti per Eboli a sostegno della candidatura a Sindaco di Martino Melchionda.

Le polemiche riguardano la sua posizione di Amministratore Delegato della Eboli Multiservizi S.pA., e in quanto tale ritenuto da molti incandidabile, da altri ineleggibile, da altri ancora incompatibile. Nelle more delle polemiche il Sindaco Martino Melchionda ha proceduto alla formazione e alla nomina della giunta, e tra questi ha nominato Assessore anche Adolfo Lavorgna.

Con la nomina ad assessore di Adolfo Lavorgna, il Sindaco e l’Amministrazione vengono accusati di aver voluto mettere una pezza sulla ineleggibilità dello stesso, superando con la nomina assessoriale le motivazioni dell’ineleggibilità.

La stessa polemica e spesso con interventi non del tutto rispondenti non essendo informati dei fatti, si è svolta su questo blog, con vere e proprie disquisizioni circa le rispondenze o meno alle leggi vigenti del caso Lavorgna.

E’ evidente che la vicenda va ricostruita per intero e senza veli, facendo le debite considerazioni e cercando in ogni caso di fare le differenze circa la incandidabilità, l’ineleggibilità, l’incompatibilità.

Per fare questo e per fornire chiarimenti in merito POLITICAdeMENTE ha voluto intervistare l’Assessore Lavorgna, il quale ha risposto alle domande che tutti avrebbero voluto rispondesse, fornendo anche la documentazione in suo possesso circa la sua richiesta di aspettativa dalla Eboli Multiservizi e quella delle dimissione di Amministratore della stessa società.

A fine pagina sono riprodotte le copie dell’Aspettativa e delle Dimissioni di Lavorgna e nell’intervista lo stesso Lavorgna fornisce dati e date.

D – Si stanno montando una serie di polemiche circa la sua posizione. Vuole fare chiarezza?
R – Mi è stata offerta la candidatura il 23 febbraio, il giorno successivo ho rappresentato come previsto dal TUEL art. 60, comma 3, la richiesta di “colocamento in aspettativa non retribuita”, regolarmente protocollata ed indirizzata agli organi competenti. Il tutto è avvenuto il giorno 24 febbraio e quindi prima della presentazione delle liste.

D – La si accusa di avere svolto le sue funzioni nel mentre era in aspettativa.
R – Non credo di avere svolto nessuna funzione ordinaria o straordinaria. Quegli atti rientrano nella gestione normale e che avevo già predisposto ancor prima di andare in aspettatriva.

D – E per quanto riguarda un eventuale assegno con il quale sarebbero stati pagati gli stipendi?
R – Come ho detto in precedenza era già stato tutto predisposto al momento dell’aspettativa.

D – Nell’assegno c’era anche il suo emolumento?
R – Assolutamente no.

D – Poi è venuta la nomina di Assessore. In che giorno?
R – Il giorno 30 aprile mi è stato offerto l’assessorato. Poichè nei giorni precedentine ero venuto già a conoscenza delle intenzioni del Sindaco di attribuirmi un assessorato, mi sono dimesso da Amministratore Delegato della Eboli Multiservizi S.p.A.. Era il 29 aprile.

D – Vi sono anche accuse politiche che hanno coinvolto i dipendenti, le loro funzioni, il loro impiego temporaneo.
R – Chi conosce la Multiservizi dovrebbe sapere che la maggioranza, intorno ai 2/3 dei dipendenti, in quanto stabilizzati come LSU di cui alla legge Regionale, non sono residenti in Eboli, ma nel circondario. Faccio notare inoltre che la stragrande maggioranza di quello che è il mio consenso, deriva da una base cospicua familiare, da rapporti costruiti negli anni lavorando con la gente e soprattutto nel quartiere dove vivo e abito. A fontanelle, grataglie, Paterno, complessivamente ho avuto il 50% dei miei voti.
Capisco che un elemento nuovo come me, possa destare problemi a chi del consenso ne fa una regione di vita e per questo ci si sfoga in cattiverie di ogni specie. In ogni caso è la prova tangibile che le persone, a qualunque livello sociale, e culturale, hanno la capacità di saper individuare gli uomini che meglio rispondono alle sollecitazione del territorio e quindi di premiarli.

D – Si è parlato anche di voti “condizionati”.
R – Qualcuno ha detto che il suo elettorato era numeroso ed erano tanti uomini liberi. Io dico che ne rappresento di più e andrò avanti più convinto e deciso di prima.
Tra l’altro tornando alla Multiservizi, la gestione che mi riguarda, credo e senza ombra di dubbio sia stata la migliore  dalla esistenza della società, quando mi sono insediato vi era una situazione  a dir poco disastrosa. Con i dipendenti poi ci sono stati solo rapporti istituzionali, non sono mai stati stravolti ruoli e funzioni e circa la temporaneitrà è stata utilizzata compatibilmente con le esigenze del carico di lavoro periodicamente e temporaneamente in aumento.

D – Ha promosso mai incontri elettorali con i dipendenti?
R – Solo incontri di routine, normali, mai per questioni elettorali. Gli incontri forse sono stati fatti dagli altri.

D – Si ma comunque lei viene  accusato anche di essere incandidabile.
R – Ormai vengo accusato di tutto. Le motivazioni della incandidabilità sono disciplinate dall’art. 58 del TUEL, posso confermare di non rientrare in questi casi, tra l’altro pochi e rigidamente disciplinatri e quindi non soggetti ad una interpretazione. Non è questo il caso.

Alla luce di questa intervista, è necessario che vi siano maggiori chiarimenti, anche e soprattutto per fugare ogni dubbio e per evitare si fracciano processi mediatici. Chiarimenti che invece potrebbe fornire il Difensore Civico del Comune di Eboli. A tale proposito sarebbe il caso, e mi rivolgo direttamente all’Ufficio del Difensore Civico, perchè  intervenga per fornire tutte le interpretazioni in relazione alla vicenda del Consigliere ora Assessore Adolfo Lavorgna.

……………………..  …  ………………………

Ecco le copie della richiesta di aspettativa e quella delle dimissioni di Adolfo Lavorgna.

43 commenti su “Lavorgna della discordia: Incandidabile,ineleggibile, incompatibile?”

  1. Il modo più efficace per evitare “processi mediatici” è quello di discutere di queste questioni nelle sedi opportune, in questo caso in consiglio comunale. Lavorgna e la maggioranza si sono sottratti in ogni modo al confronto. In consiglio comunale quando Cariello ha cercato di entrare nel merito della questione è stato brutalmente zittito dal presidente del consiglio. Io personalmente, su questo blog, mi rifiuto intenzionalmente di ragionare sull’esattezza delle affermazioni fatte in questa intervista. Ritengo (e anche Lavorgna dovrebbe ritenere) che le discussioni su questo sito debbano INTEGRARE e non SOSTITUIRE le funzioni di controllo democratico che sono prerogativa, in primo luogo, del consiglio comunale. Discuterne altrove, secondo me, è una mancanza di rispetto per l’organismo eletto dai cittadini ebolitani, oltre al fatto che si correrebbe il rischio di andare incontro a una di quelle sgradevoli “assoluzioni mediatiche” a cui purtroppo siamo tristemente abituati.

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  2. strano che il sindacalista onnipresente e il suo amico giornalista non abbiano fatto subito un articolo sulle dimissioni …….

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  3. caro adolfo non ho nulla in contrario che tu faccia l’ assessore in fondo 450 voti sono sempre 450 voti , ma sono curioso di leggere il TUEL art. 60 comma 3

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  4. capisco e comprendo la posizione di scomodo del blog che cerca sempre di fare informazione, non per piangeria o ” lavafaccia” per dirla alla ebolitana, ma caro Massimo potevi risparmiarci questa intervista, senz’altro frutto della pressione ricevute da una parte del PD. Il punto è un altro, SIAMO DI EBOLI E MENO MALE CI CONOSCIAMO BENE TUTTI, TUTTI, TUTTI, TUTTI, e ripeto TUTTIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII. quindi conosciamo bene Lavornia, chi è, da dove viene (???????????) e ( questo ci fa paura) dove può arrivare! potete pubblicare tutto e il contrario di tutto, documenti, dimissioni, quello che volete; potete dire tutto e più di tutto, ma resta un punto, SIAMO EBOLITANI E CI CONOSCIAMO BENE…ccà nisciun’ è fess’ …caro Adolfo e caro chi vuole mascherare …

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  5. Complimenti …. Sei stato capace di tuttom questo, con la complicità di qualcuno….. Attento però, la verità può sempre venire a galla, e poi, smettila di dire ridicolaggini come quella che era tutto predisposto, nn ti crede nessuno. Buon lavoro,se da assessore riuscirai a combinare quello che hai fatto da amministratore della Eboli Multiservizi Spa, tra 5 anni potrai candidarti a sindaco. Ma, attento ai 40 dipendenti che hai licenziato dopo 7 giorni dall’esito delle elezioni……………penso che non vivono un buon momento e di conseguenza potrebbero……….

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  6. Mi dite una cosa? Ma il comune di Eboli come sta finanziariamente oggi? Ha le assunzioni bloccate? Che dice il patto di stabilità? Sò che tra non molto ci sarà l’approvazione del bilancio, com’è la situazione?

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  7. @ tutti….
    chissà come mai vengono fuori a 2 mesi dalle elezioni questi documenti… e non prima!
    chi può verificarne l’ autenticità e la veridicità?
    dove sono stati prima di oggi questi documenti?
    non è possibile che siano stati complilati qualche giorno fa, con data “falsata”?
    c’è puzza di bruciato!

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  8. bello portare la gente a lavorare alla multiservizi il giorno prima delle elezioni…e’ questo il livello della politica a eboli…..ke schi..!tutti bravi visto che il contrattino gia’ nn c’e’ piu’…

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  9. ragionamento solo politico…….
    nell’ultima tornata elettoale regionale il sig. Carmelo Conte ha indicato ai suoi Amici come candidato presidente regonale il Sig. Caldoro come consiglier il sig. Pica, come sindaco il Sig. Melchionda e come cosigliere i sig. Conte, Marisei, Petrone e Campagna, adesso rifletto……. A Melchionda Sindaco gli è stato imposto una strategia e cioè il vice sindaco suo nipote per contriollare l’operato del sindaco e tra poco a Campagna la presidenza o a marisei o Sgroia fratello del dip ELAION, poi paseranno con caldoro qualcuno di questi e Melchionda RIMARRa’ con tanto di naso

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  10. Egregio dott. Del Mese mi permetta solo alcune inevitabili precisazioni alla luce delle dichiarazioni e della documentazione esibita dall’assessore Lavorgna .

    Le cause di INELEGGIBILITA’ di cui all’art. 60 TUEL riguardano il momernto ELETTIVO e mirano ad impedire che , per la particolare posizione professionale ( consigliere – amm.re delegato Multiservizi ) , alcune persone siano potenzialmente in grado di influenzare il comportamento degli elettori in modo da guadagnare il loro consenso , sono intese , quindi , a prevenire il pericolo di inquinamento della campagna elettorale e a preservare la libera determinazione degli elettori da POTENZIALI suggestioni e aspettative provenienti da chi intende candidarsi ( donde la necessità che questi , per essere validamente eletto , si DIMETTA entro la data di scadenza del termine per la presentazione delle candidature ) .
    Sicuro di trovarla concorde nella difesa di questi primordiali ed insoprimmibili principi posti a base di una civile e democratica convivenza , mi sono chiesto e di conseguenza Vi chiedo ( Del Mese e Lavorgna ) che significato ha la sventolata ed esibita richiesta datata e protocollata 24-02-2010 avente ad oggetto la richiesta di ” collocamento in aspettativa non retribuita per motivi elettorali ” . mah boh IO NON HO PAROLE !
    Il collocamento in aspettativa , infatti , è una prerogativa del dipendente , non certo del libero professionista ( consigliere Multiservizi ) ed al tempo stesso del tutto irrilevante al fine della rimozione della causa di ineleggibilita’ non essendo rimedio equipollente alle formali ed IRREVOCABILI dimissioni .
    Unico mezzo , dunque , attraverso il quale il Lavorgna avrebbe potuto rimuovere la causa di ineleggibilità in cui egli versava per essere componenete del C.d.A. della Eboli Multiservizi SPA era la tempestiva e formale presentazione delle dimissioni presentate invece in data 29-04-2010 con oltre 2 mesi di ritardo , rimanendo così soggetto potenzialmente capace di poter influenzare il comportamento degli elettori con il conseguente potenziale inquinamento della campagna elettorale ( in tal senso : parere CNDC – Cass.10779/2003 – Cass. 11894/2006 – Corte Costituzionale 217/2006 – Cass. 1090 del 21.01.2010 ) .
    Il problema politico è grande ( come dice Fausto Vecchio ) e stupisce la leggerezza con cui solo due esponenti della maggioranza ( Palladino e Sgroia ) ne hanno inteso riferire in Consiglio Comunale .

    Fine capitolo primo – ineleggibilità a consigliere comunale .
    Per verificare la legittimita’ della nomina ad assessore occorre altra documentazione purtroppo non esibita nella recente intervista . Nell’attesa ……

    cordialità

    P.S. ipotesi : forse si voleva mantenere l’incarico per evitare l’evidente rischio di rimanerNE privo in caso di insuccesso elettorale ? ( Andreotti Giulio diceva che a pensar male si fa peccato ma spesso s’indovina )
    Luigi 19.5.2010 perdona l’anonimato , a proposito ma tu fai Luigi di nome e cognome ?

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  11. Gentile Dott. Lavorgna,
    apprezzo il Suo coraggio di concedere un’intervista per dimostrare la legittimità della sua nomina ad Assessore, mentre si dibatte in tutta la Città, con grande accanimento, sui 450 voti che Lei ha riportato per essere eletto Consigliere Comunale, permettendo a Melchionda, di ritornare sulla Poltrona da Sindaco. Senza i suoi voti, infatti, con molta probabilità, al Ballottaggio sarebbero andati Cariello e Busillo e, quindi, tralasciando ogni altra discussione, si dovrebbe valutare se Lei era nelle condizioni previste dalla Legge, per potersi candidare. Non conoscendo la Legge sugli Enti Locali (conosco solo quella Penale, per le Condanne inflittemi, senza alcuna prova) non mi azzardo ad entrarvi nel merito, valutando solo l’accaduto dal punto di vista squisitamente morale, in quanto Amministratore Delegato di una Società Municipalizzata, col 100% delle Quote Azionarie di proprietà del Comune di Eboli. Le Sue funzioni, di conseguenza, si potrebbero configurare come quelle di un qualsiasi Dirigente Comunale. Ritengo, pertanto, che Melchionda andrebbe dimissionato, per andare a nuove Elezioni. Forse quel che dico è pura utopia, ma resta sempre il problema della sensibilità morale di chi è stato riconfermato solo ed esclusivamente in base alla Sua sospetta illegale candidatura (450 voti!). Le faccio notare, inoltre, col dovuto rispetto verso un giovane, che è poco sincero, nel dichiarare che non si è servito della Multiservizi per ottenere i consensi riportati. Sarebbe il primo caso in Italia, di un candidato, a qualsiasi livello, che non chiede i voti ai propri Amministrati. Questo Reato Penale che va sotto il nome di “Scambio di Voti” è stato commesso da tutti, sin dagli albori delle “Elezioni” . Questo glielo dice un uomo che ad Eboli ha battuto il primato delle “Preferenze Elettorali”, ottenute per l’elezione a Consigliere Comunale e, forse, Provinciali. Nell’augurarle buon lavoro, Le consiglio di stare attento a ciò che Le farà Deliberare Melchionda, perché costui è sotto la mia personale osservazione, memore di quello che ha commesso per conservare il potere nei precedenti 5 anni (vedi Articolo di Massimo Del Mese di qualche mese addietro).
    Cordiali saluti.
    Elio Presutto.

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  12. DAL MANIFESTO DEL PARTITO DEMOCRATICO
    MANIFESTAZIONE DEL 06.03/2010 A ROMA
    SI
    ALLE
    REGOLE
    NO
    AI
    TRUCCHI

    Sì alle regole, no ai trucchi. Sabato in piazza a Roma
    Il PD annuncia la manifestazione con le altre forze di centrosinistra (SCARICA IL MANIFESTO) e l’ostruzionismo in Parlamento. Bersani: “In piazza per la democrazia e per il lavoro”

    Leggi il documento di adesione alla manifestazione di Piazza del Popolo
    6 marzo 2010
    Dopo le leggi ad personam per tutelare interessi privati del premier, ecco che si fanno le leggi su misura per le liste regionali del Pdl per sanare i pasticci provocati dai loro dirigenti locali.
    Il trucco c’è e si vede. ………..

    Per questo i partiti di centrosinistra dopo le iniziative di oggi a Roma, Milano, Torino annunciano per sabato prossimo una manifestazione nazionale a Roma, dalle 14 a Piazza del Popolo(SCARICA IL MANIFESTO , LEGGI LA NOTA LOGISTICA) mentre i capigruppo del PD al Senato e alla Camera annunciano l’ostruzionismo su tutti i provvedimenti governativi.
    Il segretario del Partito Democratico spiega come ”
    useremo la nostra mobilitazione non solo per protestare ma anche per affermare le priorità del Paese che sono democrazia e lavoro………
    Sabato scorso intervistato in Liguria prima dell’intervento di apertura della campagna elettorale per le regionali spiega come “a partire da oggi faremo una mobilitazione anche nelle sedi giurisdizionali, i Tar sono ancora aperti, faremo una mobilitazione mi auguro fino alla Corte Costituzionale”. Ma nessun ritiro dalla competizione elettorale da parte del centro sinistra, come viene chiesto sul web e su alcuni giornali “perché con l’Aventino non abbiamo mai risolto niente. Capisco la scossa e il turbamento, soprattutto nella situazione del Lazio perché la soluzione trovata è incredibile, tre volte incredibile.
    ……………………………………………………………………………
    Il decreto pubblicato in Gazzetta è un vero e proprio condono, un provvedimento che serve solo a occultare gli errori e le divisioni, a sanare il vero e proprio pasticcio combinato da una destra che pensa di vincere calpestando le regole. Contro il decreto il Pd e l’intero centrosinistra promuovono una manifestazione nazionale a Roma, che si svolgerà sabato prossimo nel pomeriggio. Contro la destra dei sotterfugi e degli imbrogli la parola d’ordine sarà: per vincere, sì alle regole, no ai trucchi.

    Lo facciamo perché “il governo ha intera la responsabilità di aver consumato un ultima violazione delle regole democratiche – come ha dichiarato Rosy Bindi, presidente dell’Assemblea nazionale del Pd – si vogliono coprire le divisioni, i malumori, le inadeguatezze del centrodestra e si trucca la partita elettorale per vincere, costi quel che costi. Non accettiamo questa arroganza del potere che calpesta i principi della democrazia e mette a rischio i fondamenti della convivenza civile. Mobiliteremo tutti i democratici del Paese, e anche tra gli elettori del centrodestra sono tanti quelli che oggi sono le prime vittime di una classe dirigente di irresponsabili e di azzeccagarbugli. Il voto di marzo sarà anche l’occasione per far vedere che si sta allargando il divario tra il centrodestra e il sentire profondo degli italiani”.

    Mentre in Parlamento sarà ostruzionismo su ogni provvedimento come annunciano in una lettera inviata dai presidenti dei Gruppi Pd di Senato e Camera , Anna Finocchiaro e Dario Franceschini a Schifani e Fini. Poche righe per annunciare la linea dura: “Signori Presidenti, è nostra opinione che il decreto legge ieri approvato dal Governo in materia elettorale rappresenti un gravissimo precedente nella storia repubblicana. È evidente che questo atto avrà immediate conseguenze sul nostro atteggiamento parlamentare. Abbiamo ritenuto doveroso informarVi preventivamente”.
    Sarà il blocco dell’attività parlamentare. Primo passo alla Camera, l’iscrizione a parlare di numerosi deputati nella discussione sull’Agenzia per i beni sequestrati alla mafia in calendario lunedì. Stesso discorso per il voto finale sulla conversione del decreto sugli Enti locali, per non parlare dello stesso decreto interpretativo sulle regionali il cui iter prenderà il via proprio da Montecitorio. A finire sotto la “tagliola” del blocco del Pd, invece, al Senato sarà primo tra tutti il legittimo impedimento, atteso a palazzo Madama da martedì prossimo.

    Il PD è con Napolitano. Che risponde ai cittadini sul sito del Quirinale.
    Chi se la prende con il Presidente Napolitano per l’abuso di potere perpetrato dal Consiglio dei ministri di ieri sera per aggirare la normativa elettorale, sbaglia clamorosamente bersaglio, come ricorda il vicepresidente vicario del Parlamento europeo, Gianni Pittella: “Il Capo dello Stato non può impedire al Parlamento di legiferare o al governo di decretare, ma è chiamato a verificare il profilo di costituzionalità delle norme, non quello della scorrettezza e della protervia politica, altrimenti si macchierebbe dello stesso abuso dell’esecutivo”.

    “Di fronte all’enorme gravità di questo decreto di esclusiva responsabilità della destra, la cosa più sbagliata che si possa fare è attaccare il capo dello Stato” dichiara l’ex segretario del PD, Walter Veltroni.

    “La piena responsabilità politica è e rimane del governo – sottolinea Pittella – che sta utilizzando gli strumenti d’intervento in suo possesso ancora per cambiare le carte in tavola a suo favore e per sfuggire alle norme; questa volta stiamo assistendo a un imbroglio per coprire le conseguenze di faide interne e di comportamenti approssimativi nel Pdl della Lombardia e del Lazio che segnalano una ben più preoccupante incapacità di governare”.

    David Sassoli, capo della delegazione Pd al Parlamento europeo nota come “Il Capo dello Stato ha spiegato bene le ragioni che lo hanno portato a firmare il decreto. Il governo invece non ha saputo far altro che entrare a piè pari nella competizione elettorale. Ha ragione Emma Bonino che chiede una grande riflessione sullo stato della democrazia nel nostro Paese. Ma ora la prima risposta deve essere quella di battere Berlusconi nel confronto elettorale nelle Regioni”.

    Insomma il centrodestra ha mostrato ancora una volta di essere tanto arruffone quanto arrogante, battiamolo con l’arma del voto.

    —————-
    Il presidente della Repubblica ha deciso di rendere note le ragioni della sua firma al decreto interpretativo varato ieri sera dal governo sul tema delle liste elettorali. Napolitano ha scelto di rispondere a due delle tante lettere di cittadini ricevute in queste ore, che pubblichiamo integralmente prima della risposta del Capo dello Stato.

    «Signor Presidente della Repubblica, le chiedo di non firmare il decreto interpretativo proposto dal governo in quanto in un paese democratico le regole non possono essere cambiate in corso d’opera e a piacimento del governo, ma devono essere rispettate da tutte le componenti politiche e sociali per la loro importanza per la democrazia e la vita sociale dei cittadini italiani.
    Confidando nella sua serenità e capacità di giudizio per il bene del Paese e nel suo alto rispetto per la nostra Costituzione. Cordiali saluti».
    Alessandro Magni

    «Signor Presidente Napolitano, sono a chiederle di fare tutto quello che lei può per lasciarci la possibilità di votare in Lombardia chi riteniamo che ci possa rappresentare. Se così non fosse, sarebbe un grave attentato al diritto di voto».
    In fede
    M. Cristina Varenna

    La risposta di Napolitano:

    «Egregio signor Magni, gentile signora Varenna, ho letto con attenzione le vostre lettere e desidero, vostro tramite, rispondere con sincera considerazione per tutte le opinioni dei tanti cittadini che in queste ore mi hanno scritto. Il problema da risolvere era, da qualche giorno, quello di garantire che si andasse dovunque alle elezioni regionali con la piena partecipazione dei diversi schieramenti politici.

    Non era sostenibile che potessero non parteciparvi nella più grande regione italiana il candidato presidente e la lista del maggior partito politico di governo, per gli errori nella presentazione della lista contestati dall’ufficio competente costituito presso la corte d’appello di Milano. Erano in gioco due interessi o “beni” entrambi meritevoli di tutela: il rispetto delle norme e delle procedure previste dalla legge e il diritto dei cittadini di scegliere col voto tra programmi e schieramenti alternativi.

    Non si può negare che si tratti di “beni” egualmente preziosi nel nostro Stato di diritto e democratico. Si era nei giorni scorsi espressa preoccupazione anche da parte dei maggiori esponenti dell’opposizione, che avevano dichiarato di non voler vincere – neppure in Lombardia – “per abbandono dell’avversario” o “a tavolino”. E si era anche da più parti parlato della necessità di una “soluzione politica”: senza peraltro chiarire in che senso ciò andasse inteso.

    Una soluzione che fosse cioè “frutto di un accordo”, concordata tra maggioranza e opposizioni? Ora sarebbe stato certamente opportuno ricercare un tale accordo, andandosi al di là delle polemiche su errori e responsabilità dei presentatori delle liste non ammesse e sui fondamenti delle decisioni prese dagli uffici elettorali pronunciatisi in materia. In realtà, sappiamo quanto risultino difficili accordi tra governo, maggioranza e opposizioni anche in casi particolarmente delicati come questo e ancor più in clima elettorale: difficili per tendenze all’autosufficienza e scelte unilaterali da una parte, e per diffidenze di fondo e indisponibilità dall’altra parte.

    Ma in ogni caso – questo è il punto che mi preme sottolineare – la “soluzione politica”, ovvero l’intesa tra gli schieramenti politici, avrebbe pur sempre dovuto tradursi in soluzione normativa, in un provvedimento legislativo che intervenisse tempestivamente per consentire lo svolgimento delle elezioni regionali con la piena partecipazione dei principali contendenti. E i tempi si erano a tal punto ristretti – dopo i già intervenuti pronunciamenti delle Corti di appello di Roma e Milano – che quel provvedimento non poteva che essere un decreto legge.

    Diversamente dalla bozza di decreto prospettatami dal Governo in un teso incontro giovedì sera, il testo successivamente elaborato dal Ministero dell’interno e dalla Presidenza del consiglio dei ministri non ha presentato a mio avviso evidenti vizi di incostituzionalità. Né si è indicata da nessuna parte politica quale altra soluzione – comunque inevitabilmente legislativa – potesse essere ancora più esente da vizi e dubbi di quella natura.

    La vicenda è stata molto spinosa, fonte di gravi contrasti e divisioni, e ha messo in evidenza l’acuirsi non solo di tensioni politiche, ma di serie tensioni istituzionali. E’ bene che tutti se ne rendano conto. Io sono deciso a tenere ferma una linea di indipendente e imparziale svolgimento del ruolo, e di rigoroso esercizio delle prerogative, che la Costituzione attribuisce al Presidente della Repubblica, nei limiti segnati dalla stessa Carta e in spirito di leale cooperazione istituzionale. Un effettivo senso di responsabilità dovrebbe consigliare a tutti i soggetti politici e istituzionali di non rivolgersi al Capo dello Stato con aspettative e pretese improprie, e a chi governa di rispettarne costantemente le funzioni e i poteri».

    Cordialmente

    Giorgio Napolitano

    ( TRA IL DIRE E IL FARE A VOLTE C’E’ DI MEZZO IL MARE )
    n.d.r.

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  13. Ma il sorridente sig.Lavorgna e’ a conoscenza che il voto di scambio è un reato punibile dalla legge,ed è grazie al voto di scambio che la nostra regione è ridotta in condizioni pietose dove regna e vive l’illegalità?Quest’uomo parla di voti liberi,ma è mai possibile che una persona mai candidatasi prima possa raggiungere un consenso cosi forte alle urne,nella sua prima “DISCESA in campo”?BAH Come si dice da noi “chist s’trov in PARADISO p’ SCANGIO”
    Lavorgna VOTO 3 xxxxxxxxxxxxxx

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  14. DAL MANIFESTO DEL P.D. ( partito democratico )

    SI ALLE REGOLE NO AI TRUCCHI

    ……………………………………. Pier Luigi Bersani
    Contro la destra dei sotterfugi e degli imbrogli la parola d’ordine sarà: per vincere, sì alle regole, no ai trucchi.

    Lo facciamo perché “il governo ha intera la responsabilità di aver consumato un ultima violazione delle regole democratiche – come ha dichiarato Rosy Bindi, presidente dell’Assemblea nazionale del Pd – si vogliono coprire le divisioni, i malumori, le inadeguatezze del centrodestra e si trucca la partita elettorale per vincere, costi quel che costi. Non accettiamo questa arroganza del potere che calpesta i principi della democrazia e mette a rischio i fondamenti della convivenza civile. Mobiliteremo tutti i democratici del Paese, e anche tra gli elettori del centrodestra ……………. vittime di una classe dirigente di irresponsabili e di azzeccagarbugli.
    Il voto di marzo sarà anche l’occasione per far vedere che si sta allargando il divario tra il centrodestra e il sentire profondo degli italiani”.

    cordialita’

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  15. ieri 24 maggio vi è stato proprio un bel consiglio tutti d’accordo infatti dopo 2 ore circa di riunione dietro le quinte ,vi è stata l’elezione del presidente e poi l’inizio della discussione, su cosa non si è capito si è visto un susseguirsi di interventi strani e per certi versi ridicolicome l’intervento del consigliere Marra ,ripetitivo ed inconcludente.Mi sono sentito strano per non dire perso nel vedermi rappresentato da costoro che sono degli insignificanti ma vogliono il potere a tutti i costi mi consola che alcuni di loro sono istruiti e competenti ma incerti molti altri furbi ed avidi del potere quello solo fatto di soldi

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  16. Vi rimetto questo riferimento normativo “Ufficio elettorale Comunisti Italiani” art 60 co. 10 :

    Ufficio Elettorale
    del Partito dei Comunisti Italiani
    CENTRALINO 06.686271 – fax 06/68627230

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    Tutte le norme relative alla incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità con le cariche di sindaco, presidente della provincia, consigliere e assessore comunale e provinciale, presidente o consigliere del consiglio circoscrizionale contenute in varie leggi e, in particolare, nella legge n. 154 del 1981, sono state abrogate e disciplinate dal Capo II del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che di seguito riportiamo.
    Resta ancora in vigore il comma 1 dell’articolo 5 della legge n. 32 del 1990 che è di seguito riportato.

    CAPO II
    Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità

    Art. 55
    Elettorato passivo
    1. Sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, nel primo giorno fissato per la votazione.
    2. Per l’eleggibilità alle elezioni comunali dei cittadini dell’Unione europea residenti nella Repubblica si applicano le disposizioni del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197.

    Art. 56
    Requisiti della candidatura
    1. Nessuno può presentarsi come candidato a consigliere in più di due province o in più di due comuni o in più di due circoscrizioni, quando le elezioni si svolgano nella stessa data. I consiglieri provinciali, comunali o di circoscrizione in carica non possono candidarsi, rispettivamente, alla medesima carica in altro consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale.
    2. Nessuno può essere candidato alla carica di sindaco o di presidente della provincia in più di un comune ovvero di una provincia.

    Art. 57
    Obbligo di opzione
    1. Il candidato che sia eletto contemporaneamente consigliere in due province, in due comuni, in due circoscrizioni, deve optare per una delle cariche entro cinque giorni dall’ultima deliberazione di convalida. Nel caso di mancata opzione rimane eletto nel consiglio della provincia, del comune o della circoscrizione in cui ha riportato il maggior numero di voti in percentuale rispetto al numero dei votanti ed è surrogato nell’altro consiglio.

    Art. 58
    Cause ostative alla candidatura
    1. Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all’articolo 114, presidente e componente degli organi delle comunità montane:
    a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall’articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all’articolo 74 del testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all’articolo 73 del citato testo unico concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l’importazione, l’esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
    b) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell’errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d’ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale;
    c) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera b);
    d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
    e) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all’articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall’articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.
    2. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo e dall’articolo 59 la sentenza prevista dall’articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.
    3. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l’elezione o la nomina è di competenza:
    a) del consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale;
    b) della giunta provinciale o del presidente, della giunta comunale o del sindaco, di assessori provinciali o comunali.
    4. L’eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L’organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell’elezione è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell’esistenza delle condizioni stesse.
    5. Le disposizioni previste dai commi precedenti non si applicano nei confronti di chi è stato sottoposto a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, se è concessa la riabilitazione ai sensi dell’articolo 178 del codice penale o dell’articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327.

    Art. 59
    Sospensione e decadenza di diritto
    1. Sono sospesi di diritto dalle cariche indicate al comma 1 dell’articolo 58:
    a) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati all’articolo 58, comma 1, lettera a), o per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter e 320 del codice penale;
    b) coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, hanno riportato, dopo l’elezione o la nomina, una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo;
    c) coloro nei cui confronti l’autorità giudiziaria ha applicato, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all’articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall’articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646. La sospensione di diritto consegue, altresì, quando è disposta l’applicazione di una delle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale.
    2. Nel periodo di sospensione i soggetti sospesi, ove non sia possibile la sostituzione ovvero fino a quando non sia convalidata la supplenza, non sono computati al fine della verifica del numero legale, né per la determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata.
    3. La sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi diciotto mesi. La cessazione non opera, tuttavia, se entro i termini di cui al precedente periodo l’impugnazione in punto di responsabilità è rigettata anche con sentenza non definitiva. In quest’ultima ipotesi la sospensione cessa di produrre effetti decorso il termine di dodici mesi dalla sentenza di rigetto.
    4. A cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero i provvedimenti giudiziari che comportano la sospensione sono comunicati al prefetto, il quale, accertata la sussistenza di una causa di sospensione, provvede a notificare il relativo provvedimento agli organi che hanno convalidato l’elezione o deliberato la nomina.
    5. La sospensione cessa nel caso in cui nei confronti dell’interessato venga meno l’efficacia della misura coercitiva di cui al comma 1, ovvero venga emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione o provvedimento di revoca della misura di prevenzione o sentenza di annullamento ancorché con rinvio. In tal caso la sentenza o il provvedimento di revoca devono essere pubblicati nell’albo pretorio e comunicati alla prima adunanza dell’organo che ha proceduto all’elezione, alla convalida dell’elezione o alla nomina.
    6. Chi ricopre una delle cariche indicate al comma 1 dell’articolo 58 decade da essa di diritto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione.
    7. Quando, in relazione a fatti o attività comunque riguardanti gli enti di cui all’articolo 58, l’autorità giudiziaria ha emesso provvedimenti che comportano la sospensione o la decadenza dei pubblici ufficiali degli enti medesimi e vi è la necessità di verificare che non ricorrano pericoli di infiltrazione di tipo mafioso nei servizi degli stessi enti, il prefetto può accedere presso gli enti interessati per acquisire dati e documenti ed accertare notizie concernenti i servizi stessi.
    8. Copie di provvedimenti di cui al comma 7 sono trasmesse al Ministro dell’interno, ai sensi dell’articolo 2, comma 2-quater, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410 e successive modificazioni ed integazioni.

    Art. 60
    Ineleggibilità
    1. Non sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale:
    1) il capo della polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell’interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgano le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori ed i capi di gabinetto dei ministri;
    2) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i commissari di Governo, i prefetti della Repubblica, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza;
    3) nel territorio, nel quale esercitano il comando, gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato;
    4) nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;
    5) i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull’amministrazione del comune o della provincia nonché i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici;
    6) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali, ai tribunali amministrativi regionali, nonché i giudici di pace;
    7) i dipendenti del comune e della provincia per i rispettivi consigli;
    8) il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere;
    9) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell’azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionati o lo ricomprende, ovvero dei comuni che concorrono a costituire l’azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate;
    10) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale maggioritario rispettivamente del comune o della provincia;
    11) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendente rispettivamente dal comune o dalla provincia;
    12) i sindaci, presidenti di provincia, consiglieri comunali, provinciali o circoscrizionali in carica, rispettivamente in altro comune, provincia o circoscrizione.
    2. Le cause di ineleggibilità di cui al numero 8) non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza dei periodi di durata degli organi ivi indicati. In caso di scioglimento anticipato delle rispettive assemblee elettive, le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento. Il direttore generale, il direttore amministrativo ed il direttore sanitario, in ogni caso, non sono eleggibili nei collegi elettorali nei quali sia ricompreso, in tutto o in parte, il territorio dell’azienda sanitaria locale o ospedaliera presso la quale abbiano esercitato le proprie funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura. I predetti, ove si siano candidati e non siano stati eletti, non possono esercitare per un periodo di cinque anni le loro funzioni in aziende sanitarie locali e ospedaliere comprese, in tutto o in parte, nel collegio elettorale nel cui ambito si sono svolte le elezioni.
    3. Le cause di ineleggibilità previste nei numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 9), 10), 11) e 12) non hanno effetto se l’interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell’incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.
    4. Le strutture convenzionate, di cui al numero 9) del comma 1, sono quelle indicate negli articoli 43 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
    5. La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di cui al comma 3 entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l’amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni, o aspettativa accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione.
    6. La cessazione delle funzioni importa la effettiva astensione da ogni atto inerente all’ufficio rivestito.
    7. L’aspettativa è concessa anche in deroga ai rispettivi ordinamenti per tutta la durata del mandato, ai sensi dell’articolo 81.
    8. Non possono essere collocati in aspettativa i dipendenti assunti a tempo determinato.
    9. Le cause di ineleggibilità previste dal numero 9) del comma 1 non si applicano per la carica di consigliere provinciale.

    Art. 61
    Ineleggibilità a sindaco e presidente della provincia
    1. Non può essere eletto alla carica di sindaco o di presidente della provincia:
    1) il ministro di un culto;
    2) coloro che hanno ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che coprano nelle rispettive amministrazioni il posto di segretario comunale o provinciale, di appaltatore di lavori o di servizi comunali o provinciali o in qualunque modo loro fideiussore.

    Art. 62
    Decadenza dalla carica di sindaco e di presidente della provincia
    1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dall’articolo 5 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, l’accettazione della candidatura a deputato o senatore comporta, in ogni caso, per i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti e per i presidenti delle province la decadenza dalle cariche elettive ricoperte.

    Art. 63
    Incompatibilità
    1. Non può ricoprire la carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale:
    1) l’amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza rispettivamente da parte del comune o della provincia o che dagli stessi riceva in via continuativa una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell’anno il dieci per cento del totale delle entrate dell’ente;
    2) colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell’interesse del comune o della provincia ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da enti in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della Regione;
    3) il consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui ai numeri 1) e 2) del presente comma;
    4) colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo, rispettivamente, con il comune o la provincia. La pendenza di una lite in materia tributaria ovvero di una lite promossa ai sensi dell’articolo 9 del presente decreto non determina incompatibilità. Qualora il contribuente venga eletto amministratore comunale, competente a decidere sul suo ricorso è la commissione del comune capoluogo di circondario sede di tribunale ovvero sezione staccata di tribunale. Qualora il ricorso sia proposto contro tale comune, competente a decidere è la commissione del comune capoluogo di provincia. Qualora il ricorso sia proposto contro quest’ultimo comune, competente a decidere è la commissione del capoluogo di provincia territorialmente più vicino. La lite promossa a seguito di o conseguente a sentenza di condanna determina incompatibilità soltanto in caso di affermazione di responsabilità con sentenza passata in giudicato. La costituzione di parte civile nel processo penale non costituisce causa di incompatibilità. La presente disposizione si applica anche ai procedimenti in corso;
    5) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato, rispettivamente, del comune o della provincia ovvero di istituto o azienda da esso dipendente o vigilato, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l’ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito;
    6) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente, verso il comune o la provincia ovvero verso istituto od azienda da essi dipendenti è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell’avviso di cui all’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
    7) colui che, nel corso del mandato viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista nei precedenti articoli.
    2. L’ipotesi di cui al numero 2) del comma 1 non si applica a coloro che hanno parte in cooperative o consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri pubblici.
    3. L’ipotesi di cui al numero 4) del comma 1 non si applica agli amministratori per fatto connesso con l’esercizio del mandato.

    Art. 64
    Incompatibilità tra consigliere comunale e provinciale e assessore nella rispettiva giunta
    1. La carica di assessore è incompatibile con la carica di consigliere comunale e provinciale.
    2. Qualora un consigliere comunale o provinciale assuma la carica di assessore nella rispettiva giunta, cessa dalla carica di consigliere all’atto dell’accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non eletti.
    3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti.
    4. Non possono fare parte della giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado, rispettivamente, del sindaco e del presidente della provincia. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del comune e della provincia.

    Art. 65
    Incompatibilità per consigliere regionale, provinciale e circoscrizionale
    1. Il presidente e gli assessori provinciali, nonché il sindaco e gli assessori dei comuni compresi nel territorio della regione, sono incompatibili con la carica di consigliere regionale.
    2. Le cariche di consigliere provinciale, comunale e circoscrizionale sono, altresì, incompatibili, rispettivamente, con quelle di consigliere provinciale di altra provincia, di consigliere comunale di altro comune, di consigliere circoscrizionale di altra circoscrizione.
    3. La carica di consigliere comunale è incompatibile con quella di consigliere di una circoscrizione del comune.

    Art. 66
    Incompatibilità per gli organi delle aziende sanitarie locali e ospedaliere
    1. La carica di direttore generale, di direttore amministrativo e di direttore sanitario delle aziende sanitarie locali e ospedaliere è incompatibile con quella di consigliere provinciale, di sindaco, di assessore comunale, di presidente o di assessore della comunità montana.

    Art. 67
    Esimente alle cause di ineleggibilità o incompatibilità
    1. Non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità gli incarichi o le funzioni conferite ad amministratori del comune, della provincia e della circoscrizione previsti da norme di legge, statuto o regolamento in ragione del mandato elettivo.

    Art. 68
    Perdita delle condizioni di eleggibilità e incompatibilità
    1. La perdita delle condizioni di eleggibilità previste dal presente capo importa la decadenza dalla carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale.
    2. Le cause di incompatibilità, sia che esistano al momento della elezione sia che sopravvengano ad essa, importano la decadenza dalle predette cariche.
    3. Ai fini della rimozione delle cause di ineleggibilità sopravvenute alle elezioni ovvero delle cause di incompatibilità sono applicabili le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 5, 6 e 7 dell’articolo 60.
    4. La cessazione dalle funzioni deve avere luogo entro dieci giorni dalla data in cui è venuta a concretizzarsi la causa di ineleggibilità o di incompatibilità.

    Art. 69
    Contestazione delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità
    1. Quando successivamente alla elezione si verifichi qualcuna delle condizioni previste dal presente capo come causa di ineleggibilità ovvero esiste al momento della elezione o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilità previste dal presente capo il consiglio di cui l’interessato fa parte gliela contesta.
    2. L’amministratore locale ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilità sopravvenute o di incompatibilità.
    3. Nel caso in cui venga proposta azione di accertamento in sede giurisdizionale ai sensi del successivo articolo 70, il termine di dieci giorni previsto dal comma 2 decorre dalla data di notificazione del ricorso.
    4. Entro i 10 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2 il consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di ineleggibilità o di incompatibilità, invita l’amministratore a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, la opzione per la carica che intende conservare.
    5. Qualora l’amministratore non vi provveda entro i successivi 10 giorni il consiglio lo dichiara decaduto. Contro la deliberazione adottata è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale competente per territorio.
    6. La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del consiglio e notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui che è stato dichiarato decaduto.
    7. Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottare di ufficio o su istanza di qualsiasi elettore.

    Art. 70
    Azione popolare
    1. La decadenza dalla carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale può essere promossa in prima istanza da qualsiasi cittadino elettore del comune, o da chiunque altro vi abbia interesse davanti al tribunale civile, con ricorso da notificare all’amministratore ovvero agli amministratori interessati, nonché al sindaco o al presidente della provincia.
    2. L’azione può essere promossa anche dal prefetto.
    3. Per tali giudizi si osservano le norme di procedura ed i termini stabiliti dall’articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.
    4. Contro la sentenza del tribunale, sono ammesse le impugnazioni ed i ricorsi previsti dagli articoli 82/2 e 82/3 del decreto del Presidente della Repubblica 16maggio 1960, n. 570.

    Legge 23 marzo 1992, n. 32
    (Disposizioni in ordine alla ricostruzione dei territori colpiti da eventi sismici)

    Art. 5
    1. Le funzioni di consigliere comunale del comune dove sono ubicate le opere pubbliche e private finanziate ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, è incompatibile con quella di progettista, direttore dei lavori o collaudatore di tali opere o con l’esercizio di attività professionali comunque connesse con lo svolgimento di dette opere.

    Alla cortese attenzione del consigliere Del Mastro 2 del tutto disinformato e fuorviante”.

    Saluti cordiali.

    Rispondi
  17. Chiedo a chi è più esperto di me. Ma in base all’art. 60 comma 12 del TUEL non si prefigura l’ineleggibilità a consigliere comunale anche per il dott. Massimo Cariello? Grazie anticipate a chi vorrà rispondermi.

    Rispondi
  18. beh, cariello ha iniziato l’avventura della campagna elettorale molti mesi prima delle elezioni, quindi penso che si sia messo in regola…comunque sempre meglio controllare…

    Rispondi
  19. @ Colomba della pace
    non ci provare leggi bene l’articolo cmq te lo spiego.
    “i sindaci, presidenti di provincia, consiglieri comunali, provinciali o circoscrizionali in carica, rispettivamente in altro comune, provincia o circoscrizione”.
    Dimmi dove l’incompatibilità? Cariello è consigliere provinciale della provincia di salerno qual’è l’incompatibilità con la carica di consigliere comunale. Faccio un esempio se fosse stato consigliere comunale di Battipaglia non poteva essere consigliere comunale di Eboli. Hai capito…….
    Spero sia un tuo errore di distrazione.

    Rispondi
  20. Premetto che io non ho nessun interesse in merito, ma faccio un ragionamento giusto così per cultura personale.
    Mi permetto di dire che la spiegazione di Matteo non mi convince molto in quanto il caso che specifica lui mi sembra che sia regolamentato dall’art.57 quello sull’obbligo di opzione.

    ” Il candidato che sia eletto contemporaneamente consigliere in due province, in due comuni, in due circoscrizioni, deve optare per una delle cariche entro cinque giorni dall’ultima deliberazione di convalida. Nel caso di mancata opzione rimane eletto nel consiglio della provincia, del comune o della circoscrizione in cui ha riportato il maggior numero di voti in percentuale rispetto al numero dei votanti ed è surrogato nell’altro consiglio.”

    Però ripeto, non voglio avere ragione per forza, voglio solo capire.

    Rispondi
  21. però, colomba della pace, mi sembra che sia scritto in maniera molto chiaro quest’articolo….

    ” Il candidato che sia eletto contemporaneamente consigliere in DUE province, in DUE comuni, in DUE circoscrizioni, deve optare per una delle cariche entro cinque giorni dall’ultima deliberazione di convalida. Nel caso di mancata opzione rimane eletto nel consiglio della provincia, del comune o della circoscrizione in cui ha riportato il maggior numero di voti in percentuale rispetto al numero dei votanti ed è surrogato nell’altro consiglio.”

    Quindi da quello che si deduce è che se una persona si candida alle elezioni di DUE provincie diverse o di DUE comuni diversi, qualora eletto nelle due votazioni, deve scegliere in quale comune/provincia debba esercitare la propria professione.
    Per esempio, se io mi candidassi come consigliere provinciale nella provincia di salerno e nella provincia di brindisi, qualora eletto nelle due provincie devo scegliere in quale delle due voglio esercitare la mia posizione.
    Quindi non penso sia il caso di Massimo Cariello…perchè lui non è consigliere in due comuni o due provincie…e penso che la carica di consigliere comunale e di consigliere provinciale non siano incompatibili…almeno credo…

    Rispondi
  22. le locandine avanti alle edicole oggi gridano : ” il difensore civico ha dichiarato Lavorgna incompatibile” ma il difensore civico dove ha studiato sui post di questo blog? Prima, quando ha detto il contrario glielo aveva suggerito il politico che gli ha fornito la Poltrona? E’ questo il professionista che paghiamo noi cittadini ebolitani per far difendere i nostri diritti, nel caso in cui la P.A. ci fa qualche torto?

    Rispondi
  23. @Colomba della pace.
    Non c’è alcun dubbo sulla previsione citata da Matteo. Non mischiamo le carte in tavola, distogliendo lo sguardo dalle reali problematiche, questa volta sì serie…

    Rispondi
  24. oggi sulla stampa il difensore civico del comune di eboli ha detto chiaramente che lavorgna è incompatibile quindi? il sindaco cosa aspetta a ritirare la delega? spero che non torni alla multiservizi altrimenti tra 5 anni prende 800 voti!!! salveeeeeeeeeeeeeeeeee

    Rispondi
  25. @cosimopio.
    a me risulta che il difensore civico non abbia mai detto “il contrario” rispetto a Lavorgna. tu dove studi, invece, caro cosimopio? alla scuola del populismo a tutti i costi?

    Rispondi
  26. Cara Marina, ho letto il Mattino di oggi, nella pagina di Eboli, l’articolo in cui si commentava il C.C. di Eboli con tanto di foto, tra l’altro dice : Il difensore civico Gaetano Naimoli ha detto che il Sindaco deve revocare la delega a Lavorgna perchè risulta ancora Amministratore della Multiservizi fino a quando non verrà nominato il nuovo c. di a.”
    Io non studio, sono fuori età, osservo, ed un po’ mi diverto.
    Difendilo tu il Difensore Civico, ne ha bisogno. Ciao, simpatica Marina.

    Rispondi
  27. @Verba volant
    La mia era solo una domanda innocente e poteva essere uno spunto per iniziare un ragionamento sul TUEL che avrebbe potuto far conoscere meglio questo testo anche a chi non è propriamente addetto ai lavori. Purtroppo, anche se la campagna elettorale è finita, state tutti con le pacche strette a difendere non so che cosa. Vedete il male in tutto. Mi parli di “mischiare le carte”, “distogliere dai problemi” ma che stai a raccontare? Ma dove ti credi di stare? Se non te ne sei accorto siamo solo voci anonime su un blog di politica che chiacchierano su quello che succede. Niente di più. Se poi da queste chiacchiere esce fuori un arricchimento culturale tanto meglio. Peccato che gente come te ne fa passare la voglia.

    Rispondi
  28. E allora Lavorgna, lo vuoi capire che devi essere tu a togliere dall’imbarazzo il Sindaco?
    Dai, fai il bravo, dici che per impegni personali devi lasciare l’assessorato, ringrazia quanti, arrampicandosi sugli specchi e facendo pessime figure, ti hanno difeso, chiedi scusa a quanti hanno confidato in te e chiudi la porta senza sbatterla. Ciao

    Rispondi
  29. @Colomba della pace
    Non vedo la pace nelle tue parole : )
    Se poni una domanda, non ti dovresti poi innervosire quando arriva la risposta. Hai posto una questione sul TUEL, io ho dato semplicemente la mia opinione: se dobbiamo delineare i presupposti per un dibattito costruttivo, dobbiamo partire delle problematiche più significative e serie. Purtroppo, la questione che hai posto – forse per tua ignoranza, nel senso di non conoscenza e senza alcun mio intento offensivo – non ha alcun rilievo, né alcuna possibilità di interpretazione diversa.
    Il punto che metto in evidenza è questo (quando parlo di distogliere dai problemi e mischiare le carte): ci sono importanti questioni sul tavolo della discussione – a parte la questione dell’ass. Lavorgna – come quella del nostro presidio ospedaliero, la questione occupazionale, quella delle prospettive di sviluppo della litoranea, delle terre dell’orientale, dei centri commerciali in costruzione… E vogliamo prenderci il lusso di perdere tempo – piuttosto che affrontare questi discorsi – ponendo dubbi laddove, invece, non esiste incertezza?
    Il dibattito è anche scontro sui temi: se tu pensi che la dialettica politica sia mera disquisizione sul TUEL et similia, penso che tu, allora, non intenda ragionare sul futuro in termini costruttivi. E, in tal modo, finiremmo nel luogo del relativismo politico dove si parla di questo e di quello senza valori e senza idee personali, in forza di un falso perbenismo che non porta a niente se non alla giustificazione dello status quo. Ti saluto con spirito di confronto positivo e senza polemica. Ti ringrazio di questo dibattito.

    Rispondi
  30. @ Verba volant, scusa se mi intrometto in una discussione tra te e colomba della pace, ma vorrei dire la mia in proposito: discutere di una problematica (TUEL) non impedisce di discutere con altrettanta caparbietà altre.
    Con questo voglio dire: il problema della crisi economica/occupazionale, il problema della distruzione dell’Ospedale di Eboli, il fatto che l’area PIP non decolla………
    non sono problemi secondari a nessun altro, ma non impediscono di disquisire ed approfondire una tematica come il TUEL.
    D’altronde dei bravi politici e dei bravi amministratori dovrebbero affrontare correttamente tutte le tematiche, siano esse relative ai requisiti di nomina degli assessori, di compatibilità dei consiglieri, che la gestione della cosa pubblica quale il benessere cittadino sia sotto il profilo del reddito e dell’occupazione, che sotto il profilo della salute. Non ti pare?
    insomma ogni questione, secondo me, va affrontata fino alla risoluzione,ove possibile, del problema. La crisi economica non rende compatibili gli incompatibili. Ne gli assessori scaduti rendono meno grave la crisi economica.

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  31. @cosimopio
    La sintassi un pò confusa del tuo post, caro cosimopio, lasciava intendere che il difensore civico avesse smentito, su pressione di un non identificato politico che gli ha concesso la poltrona ( come dice lei), affermazioni precedentemente fatte di senso contrario. Il che, a tutt’oggi, mi risulta falso. Mi chiedevo, senza difendere nessuno, semplicemente quali fossero le sue fonti.
    In ogni caso, sarebbe bello che si studiasse ad ogni età. Il populismo sterile non mi diverte. Simpaticamente, Marina.

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  32. @marina ti confesso che litigo con la sintassi, ma leggo molto bene 10 decimi ti assicuro, ha smentito, ma proprio per la smentita dico onore al difensore civico

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  33. @Verba Volant
    Giusto così…
    “Se poni una domanda, non ti dovresti poi innervosire quando arriva la risposta.”

    Il punto è che scrivere…
    “Non c’è alcun dubbo sulla previsione citata da Matteo. ”
    non è ne una risposta nè l’espressione di un opinione, ma un assioma.Comunque non me la sono certo presa per questo ma piuttosto….

    “Non mischiamo le carte in tavola, distogliendo lo sguardo dalle reali problematiche, questa volta sì serie…”
    Questo è il tentativo di attribuirmi comportamenti capziosi che non mi appartengono, oltre a bollare come poco seria la mia discussione (il che non è educato).

    “ci sono importanti questioni sul tavolo della discussione – a parte la questione dell’ass. Lavorgna – come quella del nostro presidio ospedaliero…”
    probabilmente non sai come funziona un blog (forse per tua ignoranza, sempre nel senso di non conoscenza e senza alcun mio intento offensivo) ma i commenti che si lasciano devono essere sempre pertinenti all’articolo sotto cui si sta lasciando il post. Questo articolo parla di TUEL, incompatibilità e ineleggibilità, quindi su questo sito QUESTO è il posto giusto dove si fanno discussioni del genere. Parlare di TUEL qui, non è quindi nè un lusso nè una perdita di tempo.

    “Il dibattito è anche scontro sui temi: se tu pensi che la dialettica politica sia mera disquisizione sul TUEL et similia, penso che tu, allora, non intenda ragionare sul futuro in termini costruttivi.” La comunicazione tra individui, sul web come nella vita, ha anche una funzione di divulgazione di conoscenza e di educazione. Non credo che esista niente di più costruttivo di far conoscere e far comprendere leggi anche a chi non le sa. Il relativismo politico è frutto della non conoscenza ed è alimentato proprio dagli atteggiamenti intolleranti.

    Senza rancore, ti auguro una felice serata.

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  34. Mia cara Marina, ti ha risposto Angelo, se non ne sei sicura guarda tra i servizi di questo blog all’indomani delle elezioni, c’è un intervento molto chiaro del difensore civico, che, tra l’altro ha tratto in inganno qualche consigliere, che fidandosi dell’assunto di un avvocato, istituzionalmente, a difesa del cittadino, si è lanciato anch’egli a difendere la posizione di Lavorgna.
    In ogni caso accetto di buon grado il tuo consiglio, d’altronde lo studio non ha controindicazioni mediche. Grazie e cordiali saluti .

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  35. AVVISO –
    PER MOTIVI DI LINEA E PER COLPA DELLA TELECOM NON HO POTUTO AGGIORNARE A TEMPO IL BLOG. HO DISDETTO TELECOM E HO SCELTO UNA NUOVA COMPAGNIA, PRIMA DI RIPRISTINARE IL TUTTO CI VORRANNO DEI GIORNI, FARO’ IL POSSIBILE PER APPROVARE ANCHE I COMMENTI.
    FATE LA DISDETTA A TELECOM AGISCE IN CONTINUO ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE

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  36. Ora che la linea telefonica è ritornata me lo dite cosa ne è stato dello Statuto e del Regolamento Comunale? Lavorgna è diventato compatibile?

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  37. ma che volete.Lavorgna ha fatto quello che doveva fare.Portare voti a mr.martino:E’ stato capacissimo ha svolto alla perfezione il suo ruolo:Ha fatto si che melchionda vincesse ed infatti ha vinto:Chiaro che il sig.melchionda lo difendera’ e proteggera’.Altro che ritirare la delega.Ma siete pazzi.In questo modo noi ebolitani continuiamo a crescere:Sara’ una grande crescita.Illusi quelli che hanno creduti al motto Continuiamo a Crescere.Tra cinque anni saremo nella merda totale e non ci sarà più tempo.La colpa è tutta di quel 50% che ha ancora creduto in melchionda e company.mi correggo non ha creduto in melchionda è in computta con melchionda manipolando la gente bisognosa.Bravo sindaco hai espresso una giunta di grosse professionalità e competenze,ti potevi ri,ribellare ai ricatti anche perchè per te ,tra cinque anni non ci sarà altra possibilità ritornerai nall’anonimato più assoluto, ti dovrai accontentare di qualche incaricuccio,in dieci anni di guida del paese non lascerai nessun segno .cosa per davvero mortificante .Nullità assoluta totale:Grazie a quel 50% di cui un buon 25% con eboli non ha niente a che fare e che è stato determinante per le ultime occosione che forse si presentavano per la nostra eboli:Eboli non appartiene più agli ebolitani,appartiene ai forestieri:Tale padre tali figli:Tale sindaco tali residenti.Lavorgna è un grosso esempio di buona amministrazione,pertanto,non lamentiamoci ce lo siamo meritato.

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  38. Le condizioni negative sono distinte dall’ordinamento in tre tipologie:
    1) le cause di incandidabilità,
    2) le cause di ineleggibilità
    3) le cause di incompatibilità.
    Le cause di incandidabilità sono state introdotte nell’ordinamento giuridico italiano dalla legge 16/1992 e colpiscono quei soggetti che si trovino in condizioni di indegnità morale tali da non tollerare nemmeno la loro presentazione quali candidati alle elezioni: si tratta di persone condannate in via definitiva per reati particolarmente gravi in relazione all’assolvimento di funzioni pubbliche ovvero ad una pena che supera determinati limiti ovvero di persone nei cui confronti sia stata applicata in via definitiva la misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso. Tale restrizione al diritto di elettorato passivo viene meno solo con la riabilitazione.

    Le cause di ineleggibilità invece riguardano quelle condizioni che “possano turbare o condizionare in modo diretto la libera decisione di voto degli elettori ovvero possano violare la parità di accesso alle cariche elettive rispetto agli altri candidati” (questa è la definizione che ne dà l’art. 2 della legge 165/2004, recante principi generali in materia di ineleggibilità dei consiglieri regionali). A differenza delle cause di incandidabilità esse non impediscono di candidarsi purchè siano rimosse prima della candidatura, così da evitare che il candidato possa competere nella campagna elettorale in una posizione di vantaggio rispetto agli altri candidati.

    Le cause di incompatibilità si risolvono invece nel divieto di esercitare talune funzioni pubbliche o private o di trovarsi in particolari controversie con l’ente, tali da dar luogo a situazioni di conflitto tra eletto ed ente, anche solo potenziale, o in ogni caso da pregiudicare il buon andamento e l’imparzialità dell’ amministrazione di cui fa parte il titolare della carica elettiva. A differenza delle cause di incandidabilità e di ineleggibilità, le cause di incompatibilità non invalidano l’elezione, ma obbligano l’eletto a optare tra una delle due funzioni, ovvero a cessare la controversia con l’ente.

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