Brogli sul Concorso a Primario di Oculista al P.O. di Eboli? Cornetta denuncia irregolarità e poca trasparenza

Brogli sul Concorso di Primario? Dopo i crolli al PO di Battipaglia ecco un’altra tegola che arriva dall’Ospedale di Eboli. Nel mirino, il Concorso da Primario all’UOC di Oculistica. A denunciare irregolarità e poca trasparenza è il ff Palmiro Cornetta.

Palmiro Cornetta

POLITICAdeMENTE

EBOLI – C’è poco da fare, sembra che sugli Ospedali del DEA Eboli-Battipaglia-Roccadaspide c’è una sfiga infinita. I vertici Aziendali e quelli di presidio ne fanno una e ne sbagliano due. L’ultima sicuramente è stata la vicenda dei crolli e il successivo sgombero dell’Ospedale di Battipaglia. Prima di questa, l’assoluta inadempienza rispetto all’impiego di 23 milioni di euro del Pnrr utili al recupero strutturale, funzionale, ambientale eper la messa in sicurezza e l’adeguamento strutturale dell’edificio. Insomma:

perché non sono stati spesi quei soldi? chi è che a suo tempo ha fatto le perizie tecniche al plesso battipagliese? È stato il salumiere dell’ASL?

È stato lo stesso “Salumiere” poi quello che ha deciso di non spendere gli oltre 20milioni di euro del famoso art 20 per realizzare una nuova palazzina all’Ospedale di Eboli?

Ovviamente è fondamentale individuare il “Salumiere” anche perché tra una mortadella e l’altra si prenda le sue responsabilità. Va detto, e con molta chiarezza, che fino ai primi crolli delle controsoffittature, delle crepe nei tramezzi, dei distacchi di intonaci erano solo responsabilità, in seguito se quel “Salumiere” non ha saputo individuare, o peggio ancora ha deliberatamente ignorato, un possibile smottamento dei suoli sottostanti e i relativi cedimenti fondali della struttura portante del plesso battipagliese fino allo sgombero, quelle responsabilità si trasformano in colpa grave. È chi li paga i danni “Pantalone”. 

A mettere poi il coperchio su queste leggerezza ci mancava anche il conferimento dell’incarico della Direzione Sanitaria, che nel giro di qualche mese ha generato una vera e propria sollevazione dei Primari. tralasciamo i motivi per non inveire più di tanto rispetto a tutte le zizzanie che poi hanno trovato libero sfogo e i continui rimbrotti dei Sindacati e dei Medici sull’assegnazione dei badget, ma anche la vicenda delle lunghissime liste di attesa che fanno imbestialire gli utenti, specie quando poi si rivolgono ai tanti studi medici privati e pagano, e manco a farla apposta si trovano e pagano gli stessi medici degli Ospedali. Allora sorge il dubbio:

Sono veramente così piene le Liste di Attesa negli Ospedali?

Ma chi autorizza questi medici a svolgere la professione privata a pagamento?

Ma questa è un’altra storia e la risolverà sempre “Pantalone” intanto ecco che a turbare ancora i sonni del martoriato DEA Eboli-Battipaglia-Roccadaspide è il Ricorso al Giudice del Lavoro presentato dal dott. Palmiro Cornetta sulla vicenda del concorso per la Direzione dell’UOC di Oculistica dell’Ospedale di Eboli. E non è affatto una cosa da poco.

Cornetta infatti contesta diverse irregolarità nello svolgimento della procedura concorsuale, soprattutto nella parte afferente la prova orale, la quale, come si riporta nel Ricorso, sarebbe stata effettuata a porte chiuse per una parte, salvo poi ad aprirle in seguito e consentire agli altri concorrenti di poter assistere alle prove. Cornetta nel suo ricorso contesta anche il sorteggio dell’ordine dei candidati effettuato con una scatola aperta, oltre ai criteri di valutazione che, secondo Cornetta, così come riportato nel Ricorso, non sarebbero stati fissati in maniera sufficientemente chiara e preventiva tanto da chiedere al Tribunale di Salerno la sospensione della procedura concorsuale e, nel merito, l’annullamento della prova orale. Insomma, un bel pasticcio, adesso sarà il Giudice a dover verificare tutte le contestazioni che una dietro l’altra hanno “infilato” gli avvocati del Dr Palmiro Cornetta, Franco Morena e Raffaele Falce.

Val la pena ricordare che la struttura complessa di Oculistica dell’Ospedale di Eboli, vanta risultati straordinari per numero e per risultati ottenuti a riprova della professionalità, della competenza e dell’impegno profuso sotto la Direzione del Dr Cornetta, interventi chirurgici effettuati dall’1.1.2021 al 31.12.2025, con: 5220 interventi di cataratta, 6753 interventi intravitreali, 231 interventi di chirurgia degli annessi, 13 interventi di correzione strabismo, 14 trapianti di cornea, 22 interventi di eviscerazione bulb are, 17 impianti valvolari di glaucoma, 24 trabulectomia, 15 interventi di ricostruzione bulbare e 45 interventi di decriocistorinostomia; Interventi che sottolineano oltre che il valore professionale dei singoli anche il prestigio del reparto, lasciando immaginare che le ombre sollevate dal ricorso certo non favoriscono quel prestigio fino ad ora conquistato e meritato.

Per questi motivi è importantissimo sapere se risulta vero quanto riportato nel Ricorso al Giudice del Lavoro che “…. la prova concorsuale era assolutamente poco trasparente, partigiana e in palese violazione della parità dei concorrenti, con inaccettabile spregio della dignità umana…“. 

È vero che la candidata Voto ha espletato la sua prova orale a porte chiuse e di seguito la stessa ha assistito alle prove degli altri concorrenti?

È vero che la candidata Voto ha sorteggiato sia le 2 domande che la lettera iniziale della prova orale e la lettera prescelta era la “V”? 

E vero che la concorrente Voto ha svolto il colloquio da sola, e i terzi, ivi compreso gli stessi concorrenti sono stati esclusi dalla prova della stessa? 

Per quale motivo si è violato le procedure concorsuali che prevedono che le prove si svolga o a porte aperte?

Va da sé che le domande sono veramente inquietanti e sebbene il Giudice adito è quello del Lavoro, l’intera vicenda dovrebbe approdare su altre scrivanie e in tutt’altro Palazzo Giudiziario, fermo restando comprendere e verificare anche le effettive competenze dei Commissari d’esame, vuoi vedere che “Pantalone” si è rivolto come per le perizie al PO di Battipaglia al “Salumiere” dell’ASL, magari ha scelto i Commissari d’esame tra la squadra degli “idraulici” dell’ASL? È giusto che noi sappiamo?

Intanto riportiamo qui di seguito  è integralmente il Ricorso al

TRIBUNALE CIVILE DI SALERNO SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 700 CPC

PER: il dr. Cornetta Palmiro (C.F. CRNPMR58T06I666E), nato a Serre (SA) il 6.12.1958 ed ivi residente alla Via Giovanni Cornetti, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al presente atto, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Franco Morena (MRNFNC60E27G538K) del foro di Vallo della Lucania e Raffaele Falce (FLCRFL61M07C973C) del Foro di Salerno, domiciliato presso lo studio del primo in Salerno alla Via Dogana Vecchia n. 40 (i procuratori nominati dichiarano, ai sensi del secondo comma dell’art. 176 CPC, di voler ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio agli indirizzi di posta elettronica certificata avv.raffaelefalce@legalmail.it e francomorena@puntopec.it, così indicati ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2 del DPR 68/2005);

– Ricorrente – 

CONTRO: l’ASL Salerno, in persona del legale rapp.te p.t., con sede legale in Salerno alla Via Nizza n. 146;

– Resistente – NONCHE: dr.ssa Voto Olga; – Controinteressata – 

AVVERSO E PER L’ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE: dell’intera procedura concorsuale ovvero della prova orale relative al “Conferimento dell’incarico di Direttore di Struttura Complessa della UOC Oculistica PO Eboli” di cui al bando a firma del DG del 5.3.2025, pubblicato sul BURC n. 17 del 24.3.2025, nonché di tutti gli atti adottati dalla commissione giudicatrice e dall’amministrazione datrice di lavoro SE LESIVI, ivi compresi la nomina e il contratto di incarico al primo classificato se successivamente definiti.

FATTI

Pochi cenni in punto di fatto per inquadrare la vicenda oggi sottoposta all’esame del Tribunale. 

Il dott. Cornetta è laureto in medicina e chirurgia, con specializzazione in Oftamologia. Dopo aver svolto numerosi incarichi di guardia medica ed altro alle dipendenze di varie USL della provincia e dell’ASL Salerno, dall’anno 2011 è stato assegnato alla Struttura Complessa UOC Oculistica del Presidio Ospedaliero di Eboli.   

Presso la struttura ebolitana di oculistica ha effettuato numerosissimi interventi chirurgici in collaborazione con il primario dr. Iovieno, di cui è stato, prima del suo pensionamento, sostituto/primo collaboratore. Dall’1.1.2021 (data di collocamento in quiescenza del detto dr. Iovieno), come da provvedimento della direzione dell’ASL Salerno, ha svolto – e svolge a tutt’oggi – l’incarico di primario f.f., rectius di direttore f.f. della struttura complessa (a riprova della professionalità, competenza e impegno profuso basti ricordare che gli interventi chirurgici effettuati dall’1.1.2021 al 31.12.2025, come da certificazione che si allega (pag. 31 domanda di part.), sono stati i seguenti: 5220 interventi di cataratta; 6753 interventi intravitreali; 231 interventi di chirurgia degli annessi; 13 interventi di correzione strabismo; 14 trapianti di cornea; 22 interventi di eviscerazione bulbare; 17 impianti valvolari di glaucoma; 24 trabulectomia; 15 interventi di ricostruzione bulbare; 45 interventi di decriocistorinostomia).

In data 24.3.2025 è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania il bando a firma del Direttore generale per il “Conferimento dell’incarico di Direttore di Struttura Complessa della UOC Oculistica PO Eboli”.

Il dr. Cornetta ha partecipato, unitamente ad altri n. 7 colleghi, al concorso.

Al riguardo, vale precisare che voci correnti da tempo, diffuse nell’ambiente medico, davano per scontato l’esito del “concorso” e per sicura vincitrice la dr.ssa Olga Voto, primario/dirigente della struttura complessa di oculistica dell’ospedale di Vallo della Lucania. Si trattava, in buona sostanza, secondo la detta vulgata, di un concorso i cui esiti erano stati già decisi a tavolino.

Al momento dell’espletamento del colloquio orale le voci e i sospetti venivano ampiamente confermati (sul punto si rinvia ai motivi di ricorso sub 1-2-3). 

A fronte delle palesi e svariate irregolarità poste in essere dalla commissione di esame il dr. Cornetta si rifiutava di rispondere ai quesiti tecnici in sede di colloquio orale evidenziando non solo – ma questo è il minimo – che il bando aveva leso in maniera irragionevole e senza alcuna esigenza organizzativa (anzi il reparto oculistica di Eboli, numeri alla mano, era una vera e propria eccellenza dell’ASL Salerno) la propria posizione professionale ed economica a pochi mesi (dicembre 2026) dal suo pensionamento, ma, soprattutto, che la prova in corso era assolutamente poco trasparente, partigiana e in palese violazione della parità dei concorrenti, con inaccettabile spregio della dignità umana e professionale di medici sempre al servizio della struttura pubblica e dell’interesse collettivo.

La commissione verbalizzava l’indisponibilità del dr. Cornetta a rispondere alle domande, attribuiva allo stesso il punteggio di 0/60 e ne decretava la “non idoneità”.

A questo punto il dr. Cornetta faceva richiesta di accesso agli atti della procedura concorsuale. E’ utile sottolineare che l’Azienda rilasciava copia solo di parte della documentazione richiesta (n. 2 verbali della commissione stessa e la scheda riassuntiva di valutazione dei titoli dell’istante) costringendo il dott. Cornetta a richiedere l’integrazione – ad oggi non ancora trasmessa. Per quanto qui rileva l’Azienda non rilasciava i titoli e le schede di valutazione degli altri concorrenti, rendendo praticamente impossibile una verifica della correttezza delle operazioni di valutazione.

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In diritto si evidenzia quanto segue.

SULLA GIURISDIZIONE

Preliminarmente vale sottolineare che è principio pacifico che la giurisdizione relativa alle controversie per l’attribuzione di un incarico di direzione di struttura sanitaria complessa è del Giudice Ordinario.

Invero, dopo non poche oscillazioni giurisprudenziali la Cassazione a Sezioni Unite, con la recente ordinanza del 26.2.2026 n. 3868, ha chiarito definitivamente, richiamando la copiose pronunce in termini sia della stessa SC che del Consiglio di Stato, che la giurisdizione del GO in subiecta materia riguarda – in considerazione dell’incarico da conferire – tutta la procedura concorsuale sia nella fase che va dal bando all’approvazione della graduatoria finale (fase concorsuale in senso stretto) che nella fase successiva all’approvazione della graduatoria stessa (nomina, stipula del contratto, scorrimento della graduatoria, gestione del rapporto di lavoro ecc.).

SUI VIZI DELLA PROCEDURA

Sui vizi della procedura ci si limita a quanto emerso dall’esame degli atti rilasciati, a seguito di istanza di ostensione del 22 luglio, con riserva di ulteriori deduzioni difensive a seguito dell’esame dell’altra documentazione richiesta, eventualmente depositata direttamente in giudizio su ordine del giudice a norma dell’art. 210 cpc, di cui si formula espressa istanza.

L’intera selezione, come detto, è affetta da insanabili vizi ed illegittimità, ed in ogni caso tali vizi inficiano in maniera evidente la prova orale, per cui la stessa va annullata per i seguenti

MOTIVI

1) Violazione ed erronea applicazione dell’art. 7 DPR n. 487/1994 (Reg. recante norme sull’accesso agli impieghi nelle PPAA e le modalità di svolgimento dei concorsi…e delle altre forme di assunzione nel pubblico impiego). Violazione ed erronea applicazione dell’art. 7 DPR n. 483/1997 (Reg. recante la disciplina concorsuale per il personale dirigente del SSN). Violazione dei principi generali in materia di trasparenza, imparzialità e buon andamento della PA (art. 97 cost.) e delle procedure concorsuali. Erronea applicazione della lex specialis. Eccesso di potere per ingiustizia manifesta e sviamento. 

Come si evince dai verbali della Commissione, quest’ultima, con riferimento alla prova orale, stabiliva, tra l’altro, che “ciascun candidato risponderà ai MEDESIMI 2 quesiti sorteggiati”.  

Successivamente si procedeva al sorteggio dei 2 quesiti nonché della lettera iniziale del cognome del concorrente che avrebbe iniziato la prova orale. Il “sorteggio” della lettera iniziale veniva effettuato dalla dr.ssa Voto e, guarda caso, la lettera prescelta era la “V”.

Ma la cosa veramente inaccettabile è che la prova orale, per decisione della Commissione, andava svolta a porte chiuse. Alla stessa poteva partecipare solo il/i candidato/i che aveva/avevano svolto già il colloquio e nessun altro. 

In dettaglio: la prima esaminata – dr.ssa Voto – ha svolto la sua prova a porte chiuse. Terminata la prova la dott.ssa Voto è rientrata con il secondo candidato e ha assistito alla prova del medesimo. Terminata la prova è entrata il terzo candidato, con i candidati che avevano già svolto il colloquio orale e così via.

E’ chiaro quindi, in disparte la particolarità appena descritta caratterizzata dal fatto che la dott.ssa Voto ha svolto il colloquio da sola, i terzi sono stati esclusi dalla prova.

Al riguardo, vale sottolineare che la normativa indicata in epigrafe e la concorde giurisprudenza stabiliscono un principio assolutamente pacifico, anche sulla scorta dell’art. 97 Cost., che la pubblicità della prova orale nei concorsi pubblici risponde a criteri di imparzialità e buon andamento dell’azione ammnistrativa. In buona sostanza, non può esservi imparzialità senza verificabilità e controllo: la presenza del pubblico – i cc.dd. terzi – (e degli altri candidati) funge da deterrente contro favoritismi ed arbitri, permettendo a chiunque (quisque de populo) di verificare che le domande siano poste correttamente e che i tempi e la qualità delle risposte siano congrui per tutti i concorrenti.

Come si accennava, l’art. 7 comma 3 del DPR 487/1994 stabilisce “Le prove orali si svolgono in un’area aperta al pubblico”. La norma è chiara e, quindi, necessariamente, la sua inosservanza costituisce una violazione di una regola essenziale dei concorsi pubblici.

La gravità aumenta, evidentemente, se il colloquio si svolge integralmente a porte chiuse e, come si è detto, nella specie le modalità di svolgimento sono state tali da escludere sia i candidati sia i terzi.

D’altro canto, la Commissione neppure ha estrinsecato le ragioni (motivazione) della preclusione al pubblico e ai candidati non ancora esaminati e quindi non esiste alcuna verbalizzazione idonea a spiegare la deroga alle norme citate in epigrafe. Ed, infatti, dall’esame del verbale n. 2 non è dato riscontrare alcun riferimento all’adempimento essenziale di cui stiamo discutendo: apertura delle porte e/o presenza del pubblico (v. TAR Lombardia sent. 2526/2025: il silenzio del verbale sul punto costituisce presunzione di violazione. In assenza di una verbalizzazione puntuale che attesti l’apertura delle porte o la presenza del pubblico, il vizio si considera sussistente portando all’annullamento della prova). 

In tale contesto, chiaramente viziato e illegittimo, la Commissione ha comunque proceduto alla valutazione dei candidati. 

Sotto altro profilo è pure evidente che la violazione appena descritta, avendo riguardato tutti i candidati, non può non aver inciso, negativamente, sulla intera fase comparativa.

La fase del colloquio orale è, quindi, invalida.

In estrema sintesi:

– L’esclusione dall’aula dei candidati non ancora interrogati viola le “più basilari regole di trasparenza” in quanto essi non sono terzi estranei ma titolari di un interesse diretto al controllo della procedura (v., ex multis, CdS sent. 1622/14);

– La prova a porte chiuse per permettere la “domanda unica” è assolutamente illegittima, e quindi comporta l’annullamento del concorso, perché tale modalità lede irrimediabilmente l’imparzialità e buon andamento (ex multis, TAR Lombardia sent. 2272/2019). 

In definitiva, per giurisprudenza costante, “durante le prove orali di un concorso pubblico, il libero ingresso al locale ove esse si tengono deve essere garantito a chiunque voglia assistervi, quindi non soltanto a terzi estranei, bensì pure e soprattutto ai candidati, sia che abbiano già sostenuto il colloquio, sia che non vi siano stati ancora sottoposti, posto che ciascun candidato è titolare di un interesse qualificato a presenziare alle prove orali degli altri candidati, ivi compresa l’estrazione a sorte dei quesiti, al fine di verificare di persona il corretto operare della commissione e l’assenza di parzialità nei propri confronti” ( TAR Napoli sent. n. 2523/2025 che richiama abbondante giurisprudenza: T.A.R. Lombardia, sez. III, 5 aprile 2019, n. 759; T.A.R. Sardegna, sez. II, 13 marzo 2019, n. 227; T.A.R. Toscana, sez. I, 5 maggio 2016, n. 805; Consiglio di Stato, sez. III, 7 aprile 2014, n. 1622).

Quindi, la prova a porte chiuse per la vincitrice, l’esclusione dalla sala di esame degli altri concorrenti non ancora esaminati, la chiusura al pubblico, violano, si ripete, le cogenti disposizioni di legge disciplinanti le prove dei concorsi pubblici e si pongono in contrasto in maniera evidente con i principi sanciti dall’art. 97 Cost. cosicchè il concorso e/o la prova orale vanno annullati con ogni conseguenza di legge.

2) Violazione ed erronea applicazione dell’art. 12 DPR n. 487/1994 (Reg. recante norme sull’accesso agli impieghi nelle PPAA e le modalità di svolgimento dei concorsi…e delle altre forme di assunzione nel pubblico impiego). Violazione dei principi generali in materia di trasparenza, imparzialità e buon andamento della PA (art. 97 cost.) e delle procedure concorsuali. Erronea applicazione della lex specialis. Eccesso di potere per ingiustizia manifesta e sviamento. 

Come innanzi accennato, l’ordine di chiamata dei candidati alla prova orale è stato determinato dal sorteggio della lettera iniziale del cognome dei concorrenti (A, C, G, P, R, S e V). 

La commissione ha provveduto a predisporre n. 7 bigliettini in cui esano inserite le dette n. 7 lettere e ad inserirli in una scatola di cartone APERTA posta sulla scrivania. All’estrazione dei bigliettini ha provveduto il concorrente dr.ssa Voto che ha estratto, guarda caso, la sua lettera (per cui, come si anticipava nel precedente motivo sub 1, ha iniziato la prova e l’ha svolta a porte chiuse, senza alcuna altra presenza oltre alla commissione giudicatrice e alla candidata).

La giurisprudenza, sul punto, con granitiche pronunce, ha più volte sottolineato che l’art. 12 del DPR 487/94 va interpretato in maniera rigorosa nel senso che il sorteggio, in ossequio ai principi di trasparenza ed imparzialità, nella forma della scelta del bigliettino da parte di uno dei candidati, deve assicurare il rispetto del criterio della “casualità assoluta”. In altri termini, la scelta del quesito, bussolotto o altro da parte di uno dei concorrenti può dirsi “sorteggio” – e ogni passaggio e modalità di estrazione va analiticamente descritto e verbalizzato – solo se i bussolotti, bigliettini ecc. siano inseriti in un contenitore o sistema che non permetta alcuna visibilità o selezione mirata e l’atto di sorteggio sia puramente casuale (es. estrazione fisica da un’urna opaca o da un sacchetto, ovvero generazione di un numero casuale da software) (in termini, V. CdS. sent. n. 4308/2026). 

Si ripete: nella fattispecie, a riprova della palese opacità e parzialità delle operazioni concorsuali, la scelta della successione dei candidati da sottoporre alla prova orale (con l’aggravante che il primo sarebbe stato esaminato a porte chiuse) è avvenuta tramite estrazione di bigliettini da scatola aperta che di esito affidato alla sorte o casualità non aveva assolutamente nulla (scatola di cartone aperta, posta sulla scrivania della commissione e poi mostrata al candidato “sorteggiante”, da cui risultavano visibilissimi i bigliettini su cui far ricadere la “scelta”).

Gli esiti cui è arrivata la giurisprudenza sul punto, ed in particolare sull’art. 12 citato, sono eloquenti.

Il Consiglio di Stato, per es., ha avuto modo di precisare il concetto di “sorteggio” collegandolo ad un necessario principio di casualità. La scelta di una busta – nella specie un bigliettino inserito insieme ad altri in una scatola di cartone aperta da cui risultavano visibili i foglietti ripiegati da estrarre da parte di un candidato ( e nella specie il medesimo candidato che poi è risultato vincitrice e che ha, guarda caso, estratto dalla scatola medesima il bigliettino con la lettera V) inserisce un elemento di determinazione che distorce il concetto di estrazione a sorte come definito dalla giurisprudenza e come interpretabile usando le normali regole ermeneutiche della lingua italiana. 

Nella fattispecie la distorsione dei principi richiesti dalla giurisprudenza amministrativa (modalità che salvaguardino la “casualità assoluta”) è evidente e risulta inconfutabilmente confermata dagli esiti della scelta e dallo svolgimento del colloquio, che, per la (sola) dott.ssa Voto, si è tenuto a porte chiuse, senza la presenza di altri candidati e del(l’eventuale) pubblico.

A chiusura del discorso sul punto va, per completezza difensiva, richiamata la riflessione che il Consiglio di Stato svolge nella sentenza qui richiamata (N. 4308/2026) con riferimento all’onere della prova. Ritiene il Consiglio di Stato che il candidato che contesta il comportamento non deve dimostrare l’effettiva frode o che qualcuno conoscesse in anticipo i quesiti: la semplice violazione delle regole appena rammentate e la mancata tracciabilità delle operazioni sono condizioni sufficienti a inficiare l’intera procedura concorsuale.

E’ notorio, peraltro, che le norme sul sorteggio sono a presidio di un interesse pubblico superiore e preventivo: la sola esistenza di un rischio di alterazione, rinvenibile in modalità non rigorose o sospette di svolgimento della scelta, è sufficiente ad invalidare la seduta di esame. D’altro canto, per scrupolo, va anche ricordato che il Regolamento per il Conferimento degli incarichi Dirigenziali in Area Sanità sottoscritto dall’Azienda e da tutte le Associazioni Sindacali di categoria e frutto di un serrato confronto tra tutti i soggetti istituzionali all’art. 3 pone il principio di trasparenza a presidio di tutte le operazioni della Commissione di concorso.

3) Violazione ed erronea applicazione del DPR n. 487/1994. Violazione ed erronea applicazione dell’art. 9 DPR n. 483/1997 (Reg. recante la disciplina concorsuale per il personale dirigente del SSN). Violazione dei principi generali in materia di trasparenza, imparzialità e buon andamento della PA (art. 97 cost.) e delle procedure concorsuali. Erronea applicazione della lex specialis (Punto: commissione di valutazione ed accertamento idoneità – 5 cpv). Eccesso di potere per ingiustizia manifesta e sviamento. 

A ulteriore riprova dell’assoluta irregolarità, arbitrarietà, poca trasparenza delle operazioni concorsuali occorre, da ultimo, considerare che la Commissione ha omesso di stabilire, prima dell’inizio della prova orale, i sub-criteri di valutazione del colloquio una volta deciso che allo stesso potesse essere riconosciuto un punteggio massimo di 60/100.

Sul punto l’art. 9, co. 3, del DPR 483797 dispone che “La commissione, alla prima riunione stabilisce i criteri e le modalità di valutazione, da formalizzare nei relativi verbali, delle prove concorsuali al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prova”; il bando stesso, al punto indicato in epigrafe, dispone che “prima di procedere al colloquio e alla valutazione dei titoli, la Commissione stabilirà preventivamente i criteri di valutazione, tenuto conto delle specificità proprie del posto da ricoprire”.

Orbene, nel caso di specie, nonostante le chiare previsioni regolamentari e della lex specialis, la commissione ha assolutamente omesso di fissare preventivamente i criteri di valutazione della prova orale limitandosi ad apodittiche (v. verbale n. 1) ed evanescenti espressioni quali: a) chiarezza espositiva e correttezza dei contenuti; b) capacità di rielaborazione critica dei temi proposti. 

In questo modo la Commissione ha, di fatto, sancito che il voto numerico (non temperato da autovincoli) sarebbe stato sufficiente per la valutazione. In altri termini: sono i commissari di esame che decidono insindacabilmente (come si fa a sindacare senza criteri prefissati e precisi di giudizio) l’esito, la qualità e la valutazione della prova orale.    

Ma tale modus operandi è palesemente illegittimo ed inaccettabile.

E’ principio consolidato in giurisprudenza che la fissazione dei criteri di valutazione della prova (titoli, scritto, orale), con fissazione di griglie di sotto-punteggi e specificazioni in dettaglio nella motivazione degli atti, (auto)limitano i poteri discrezionali della commissione di esame rendendo il voto numerico (senza motivazione, per definizione) accettabile e perfettamente rispondente ai principi di par condicio e trasparenza dei concorsi nella PA (e della gare pubbliche in genere). Tuttavia, tali criteri debbono essere chiari, non vaghi, non generici, COME NELLA SPECIE, non potendosi accettare soluzioni tipo “padronanza dell’argomento”, esaustività della risposta”, capacità di sintesi”, chiarezza espositiva” che, lungi dal rappresentare regole di valutazione chiare e verificabili della prova vanno a sancire un illegittimo potere di fatto arbitrario (vale a dire, senza regole e controlli) del seggio di valutazione (V., tra le tante, CdS sent. n. 4188/2023).

E’ del tutto evidente, allora, che:

– i principi appena rammentati hanno lo scopo, fondamentale, di evitare che la valutazione sfoci in arbitrio; 

– l’applicazione dei criteri prestabiliti (nella specie non fissati) ha la finalità, insopprimibile, di consentire la tracciabilità dei comportamenti e delle valutazioni che altrimenti risulta praticamente impossibile. 

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Tanto per il fumus.

Il danno per il ricorrente appare irreparabile e senz’altro gravissimo.

Lo stesso che, come detto, svolge da quasi 6 anni l’incarico di Direttore della Struttura Complessa di Oculistica di Eboli, che solo con il suo impegno ha continuato ad essere operativa, con migliaia di interventi chirurgici, con valutazione annuale della Direzione Sanitaria con giudizio massimo di “OTTIMO”, si vede demansionato, con riduzione del trattamento economico, screditato dal punto di vista professionale derivante dal giudizio di “Non idoneità”, privato della direzione di una struttura giudicata di eccellenza sia dal punto di vista organizzativo che medico-chirurgico, e ciò attraverso una procedura concorsuale illegittima, per quanto innanzi esposto, e piegata a logiche di favoritismo in violazione dei principi costituzionali di buon andamento, trasparenza ed imparzialità della PA, procedura peraltro del tutto avulsa da qualsivoglia motivazione di efficienza organizzativa e sanitaria della struttura complessa.

Per contro, dalla sospensione/annullamento del concorso, nessun danno, all’evidenza, deriverebbe al pubblico interesse come nessun nocumento riceverebbe la prima classificata, già Direttrice della Struttura Complessa di Oculistica di Vallo della Lucania, sia dal punto di vista professionale che dal punto di vista del trattamento economico.

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Per quanto sopra illustrato in fatto e diritto, il dr. Palmiro Cornetta, come innanzi rappresentato, difeso e domiciliato,

RICORRE

all’Ill.mo Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, affinchè, visti gli artt. 700 e 669 bis e ss. cpc, e visti, altresì, gli atti della procedura concorsuale, voglia, respinta ogni eventuale avversa domanda ed eccezione, per le motivazioni sopra illustrate e previa eventuale disapplicazione del punto degli atti amministrativi adottati dalla commissione esaminatrice e/o dall’ASL datrice di lavoro, accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

1) preliminarmente sospendere, anche inaudita altera parte, la procedura selettiva di “Conferimento dell’incarico di Direttore di Struttura Complessa della UOC Oculistica PO Eboli” ovvero inibire all’azienda l’adozione degli atti successivi della procedura e, in primis, il conferimento formale dell’incarico e la sottoscrizione del contratto con il concorrente primo classificato, laddove non ancora adottati e sottoscritti;

2) In ogni caso sospendere e dichiarare la inefficacia degli atti della procedura selettiva – primi fra tutti gli atti del colloquio orale. 

3) nel merito dichiarare nullo ovvero annullare il concorso, quanto meno nella parte relativa alla fase del colloquio orale, e comunque tutti gli atti successivi della procedura selettiva, dalla graduatoria all’eventuale conferimento dell’incarico e sottoscrizione del contratto con riserva di con ogni conseguenza di legge.

4) Con vittoria di spese e competenze di giudizio. 

Con ogni riserva nell’eventuale successivo giudizio di merito.

In via istruttoria: 

I) ascoltare a sommarie informazioni i concorrenti Pellegrino Alfonso, Cirillo Salvatore Adriano, salvo altri; 

II) ordinare, ex art. 210 cpc il deposito in giudizio della documentazione richiesta e non rilasciata e segnatamente la domanda di partecipazione con gli allegati della dr.ssa Voto e degli altri candidati nonché provvedimenti con i quali è stata nominata la commissione e gli atti con i quali sono state individuate situazioni di incompatibilità dei commissari; 

III) allega la seguente documentazione in copia: 1) bando di concorso (ALL. 1); b) domanda di partecipazione del Dr. Pamiro Cornetta con allegati (ALL. 2); 3) n. 2 verbali della commissione con scheda valutazione titoli dr. Cornetta (ALL. 3); 4) richiesta di accesso agli atti del 22.7.26, nota di risposta ASL e successiva richiesta integrazione del 30.7.26 (ALL. 4). S.J.  

Si dichiara che la causa è di valore indeterminabile e che il C.U. dovuto è pari alla metà dell’importo stabilito per le cause di lavoro trattandosi di procedimento cautelare.

Salerno, 11 agosto 2026                         

Avv. Franco Morena, Avv. Raffaele Falce

Eboli, 13 agosto 2026

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