Eboli: Cardiello e Infante incalzano l’Amministrazione Cariello

Annullato il Consiglio per difetto di notifica i due capigruppo di opposizione di FI e Democratici X Eboli incalzano l’Amministrazione.

Cardiello(FI)-Infante(Democrat): “Questione sospensiva e annullamento del consiglio comunale: un atto di responsabilità per salvaguardare il bilancio, la serietà e la stessa credibilità dell’Ente”.

Pasquale Infante-Damiano Cardiello-Consiglio comunale-Liceo
Pasquale Infante-Damiano Cardiello-Consiglio comunale-Liceo

da (POLITICAdeMENTE) il Blog di Massimo Del Mese

EBOLI – Dopo l’annullato il Consiglio comunale per difetto di notifica i due capigruppo di opposizione Damiano Cardiello (FI) e Pasquale Infante (Democratici X Eboli) incalzano l’Amministrazione: “Questione sospensiva e annullamento del consiglio comunale: un atto di responsabilità per salvaguardare il bilancio, la serietà e la stessa credibilità dell’Ente”.

I capigruppo, in questa nota congiunta, spiegano le motivazioni che hanno condotto il Presidente del consiglio comunale ad annullare la seduta.

” Come avrete modo di leggere dalla questione sospensiva allegata alla presente,  noi sottoscritti abbiamo agito per senso di responsabilità ma soprattutto al fine di salvaguardare la credibilità dell’Ente, gli equilibri finanziari ed eventuali azioni di risarcimento danni a carico della società che intende gestire la Centrale Unica di Committenza avanzate dalle ditte partecipanti alla gara con conseguentemente azione di rivalsa a carico dell’Ente Comunale.

Procediamo con ordine.

Nel consiglio comunale del 26 febbraio il consigliere Francesco Rizzo era risultato assente e fino a ieri sera nessuna notifica nè a mezzo del messo comunale, nè a mezzo mail/fax gli è stata inviata. Vi è di più, a quasi tutti i consiglieri comunali non è stato inviato l’avviso di convocazione del consiglio comunale.

Questo vizio produce l’annullabilità di tutte le delibere approvate in quella sede con conseguenze economiche disastrose per l’Ente che riverbereranno i loro effetti negativi sui cittadini ebolitani.

Ebbene si, in caso di approvazione della nuova Centrale Unica di Committenza per la gestione degli appalti, anche le gare ad evidenza pubblica frutto della delibera sarebbero state viziate e avrebbero prodotto contenziosi giurisdizionali e gravi danni economici all’Ente Comunale.

Con l’annullamento del Consiglio Comunale, mai convocato e i cui atti sono stati depositati venerdì alle ore 17.30 anzichè quarantotto ore prima come da regolamento, il vizio è stato sanato. Stigmatizziamo a priori eventuali strumentalizzazioni della vicenda poichè la questione era e resta prettamente tecnica oltre che di salvaguardia dell’Ente Comunale da eventuali azioni giudiziarie.

Certo, un evento simile non è mai capitato nella storia della politica ebolitana ma a volte serve a crescere e a garantire i rispetto dei diritti delle opposizioni calpestati ripetutamente. Serve ad essere meno arroganti nella conduzione del consiglio comunale e nell’invio degli atti allegati (mai ricevuti fino ad oggi); serve a garantire il diritto di accesso ai consiglieri comunali di opposizione (che puntualmente non avviene con stucchevoli prese in giro, come avvenuto per le planimetrie dei lavori pubblici nelle periferie); serve a porre rimedio alle mancate convocazioni della conferenza di presidenza e delle commissioni consiliari;serve ad avere rispetto dei diritti minimi delle opposizioni in quanto tali e a garantire dignità ad ogni singolo consigliere comunale.

La scelta di porre la questione sospensiva dopo la discussione sul un tema di grande responsabilità come la salvaguardia dell’Istituto Perito-Levi, è dettata dal fatto che in quella delibera non c’era alcun intento di annullarla tanto è vero che il voto è stato unanime in quanto l’intera assise si è dichiarata a favore della difesa del nostro Liceo Classico. La maggioranza, però, ha ritenuto di annullare anche la stessa in preda al caos e conseguente panico amministrativo.

Nel prossimo consiglio comunale, visto l’intento politico di far approvare la Centrale Unica di Committenza e revocare l’atto del commissario prefettizio della Stazione Unica Appaltante, auspichiamo che non vi siano strumentalizzazioni dell’accaduto ma la presa d’atto che senza rispettare regolamento e statuto, si sbatte contro un muro: quello dell’illegittimità dell’azione amministrativa.”

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Al Presidente del Consiglio
Al Segretario Comunale

Questione sospensiva ex art. 42 Regolamento Comunale

I sottoscritti, in qualità di consiglieri comunali, premesso che:

in data 26 febbraio ore 19.00 si è insediato il consiglio comunale, regolarmente notificato a tutti i consiglieri comunali, avente ad oggetto numerosi punti all’ordine del giorno. In quella seduta il consigliere comunale Francesco Rizzo è risultato assente;
la discussione è stata interrotta, previo sospensione e relativa conferenza dei capigruppo, alle ore 19:40 e al rientro in aula si è proceduto alla verifica del numero legale.Anche in questa seconda chiama, il consigliere Francesco Rizzo è risultato assente;
non è stato notificato, né a mezzo del messo comunale né tantomeno con mail/fax, la convocazione per il consiglio comunale in data odierna a tutti i consiglieri comunali, ivi compreso il Sig. Francesco Rizzo, che non ha potuto quindi regolarmente parteciparvi con conseguente palese violazione del suo jus ad officium ;
Ritenuto che:

l’avviso di convocazione delle sedute consiliari è lo strumento indispensabile per il corretto e regolare funzionamento dell’organo consiliare, consentendo ai consiglieri comunali, diretti rappresentanti della comunità, non solo di essere informati delle riunioni dell’assise cittadina, ma soprattutto di potervi partecipare attivamente, contribuendo in modo pieno e consapevole alle scelte strategiche e alle decisioni fondamentali della vita stessa dell’ente, anche attraverso il necessario ruolo di controllo sull’organo esecutivo;
l’assenza della convocazione del consiglio comunale comporta la caducazione consequenziale delle eventuali delibere adottate (Ex pluris: Consiglio di stato Sez. V^, 14 settembre 2012, Sent. n N. 4892/2012- T.A.R. Milano (Lombardia) sez. I  28 marzo 2013 n. 814- T.A.R. Trento (Trentino-Alto Adige) sez. I  07 novembre 2012 n. 326- T.A.R. Latina (Lazio) sez. I  16 ottobre 2007 n. 855).

Considerato che:

il diritto dei consiglieri comunali di poter assolvere pienamente il loro mandato è sancito dall’art. 51 ultimo comma della Costituzione e dal d. lgs 267/2000 (TUEL), parte I°, capo IV, art. 77;
l’articolo 29 del Regolamento Comunale recita “La convocazione è disposta dal Presidente del consiglio comunale con avviso scritto, contenente l’indicazione della data, dell’ora e del luogo ove si terrà la riunione, nonché l’elenco degli argomenti iscritti all’ordine del giorno, almeno cinque giorni prima di quello stabilito per le sedute”;

l’art. 32 del regolamento comunale prevede, inoltre , il termine di giorni venti per il deposito degli atti inerenti convenzioni ( come quella relativa alla Centrale Unica di Committenza);

il rispetto dei tempi e delle modalità di convocazione dei consiglieri, costituiscono, pertanto, elementi essenziali per la validità delle adunanze anche con riferimento alla funzione primaria dell’avviso di convocazione che consiste proprio nell’informare preventivamente i singoli consiglieri degli argomenti di discussione, affinché ciascuno possa scientemente decidere se partecipare o meno alle sedute ed intervenire alle stesse adeguatamente preparato
 CHIEDE
alle S.V. Ill.me di rinviare i punti 2-3-4-5 all’ordine del giorno, al fine di salvaguardare l’azione di tutto il consiglio comunale e la validità delle delibere eventualmente adottate, salvo adire le vie legali.

Eboli, 02/03/2016

I consigliere comunali
Avv. Damiano Cardiello (FI)
Dr. Pasquale Infante (Democratici per Eboli)

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sospensiva
sospensiva

Eboli,, 4 marzo 2016

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